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A marzo il Consiglio dei Giovani del XX municipio

Galvanica Bruni

vignclarablogcomstampa1.jpgRiceviamo da Francesco Scoppola Consigliere Partito Democratico, l’Ulivo del XX municipio il Regolamento del Consiglio Municipale dei Giovani che stando alle indiscrezioni dovrebbe partire a Marzo 2008. La consultazione elettorale inizialmente prevista per questo mese è stata rimandata di comune accordo con il Comune di Roma, che in questo periodo sta facendo partire un’iniziativa similare.

Ecco una seria iniziativa a favore dei giovani da parte del XX Municipio, secondo perché il voler rendere i giovani attori e protagonisti della res-publica è in assoluta sintonia con la nostra campagna in20amoci un XX migliore.

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Di seguito il testo del Regolamento che è anche scaricabile interamente cliccando su Regolamento Consiglio dei Giovani XX municipio


Regolamento del Consiglio Municipale dei Giovani

PARTE I

Articolo 1 – Finalità

  1. Il Consiglio dei Giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni.
  2. l Consiglio, istituito ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2003, n.32, promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio municipale, con particolare attenzione a quelle di stretto interesse giovanile.

Articolo 2 – Competenze

  1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l’altro, di:
    • a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa;
    • b) facilitare la conoscenza dell’attività e delle funzioni dell’ente locale;
    • c) promuovere l’informazione rivolta ai giovani;
    • d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi previsti in altri municipi o comuni;
    • e) seguire l’attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
    • f) esercitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall’Amministrazione Comunale/Municipale nel settore giovanile.
  2. Il Consiglio dei giovani ha facoltà di:
    • a) presentare proposte di risoluzione e di deliberazione al Consiglio Municipale e alla Giunta su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani.
    • b) presentare ordini del giorno al Consiglio Municipale su qualsiasi altro argomento di suo interesse.
  3. Il Consiglio dei Giovani esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Municipale, dal Presidente del Municipio o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile. In questo ambito, l’Amministrazione Municipale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani.
  4. L’Amministrazione Municipale ha facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati dai commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
  5. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l’associazionismo giovanile; valuta l’impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Municipio e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio municipale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti; presenta annualmente al Consiglio Municipale una relazione sulla situazione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Municipio.

Articolo 3 – Composizione e Funzionamento

  1. Il Consiglio dei Giovani è composto da 15 membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti Municipio che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Devono far parte del Consiglio almeno 1/4 di membri di età compresa tra i 15 e i 17 anni.
  2. L’elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento. Dopo l’elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all’elezione del Presidente.
  3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni mese e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
    • del Presidente del Municipio;
    • dell’Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
    • del Presidente e del VicePresidente della Commissione consiliare tra le cui funzioni rientrino le politiche giovanili
    • di almeno un terzo dei membri del Consiglio;
    • di almeno 1/5 degli elettori dello stesso.
  4. Alle sedute del Consiglio hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l’Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili ed i membri della commissione consiliare tra le cui funzioni rientrino le Politiche Giovanili.
  5. Il Consiglio dei Giovani dura in carica 4 anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.
  6. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell’adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Articolo 4 – Presidenza

  1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
  2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima.
  3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.
  4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno 2/5 membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l’indicazione del nuovo Presidente e del nuovo Vice Presidente. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
  5. Il Presidente:
  • rappresenta il Consiglio dei Giovani;
  • -è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all’interno del Consiglio;
  • convoca, presiede e coordina le adunanze;
  • cura la programmazione dell’attività del Consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
  • cura la formazione dell’ordine del giorno;
  • assicura il collegamento tra il Consiglio e l’Amministrazione Municipale;
  • adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell’organo;
  • edige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Municipio da presentare al Consiglio Comunale e al Consiglio Municipale;
  • svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal presente regolamento
  • si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei Giovani

Articolo 5 – Scioglimento

  1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

Articolo 6 – Cessazione dalla carica dei membri

  1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all’interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per:
  • a) l’assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive.
  • b) il compimento del venticinquesimo anno di età nel corso del mandato.

La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

Articolo 7 – Adunanze

  1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all’intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al secondo comma è consentito l’intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

Articolo 8 – Ammissione di funzionari e consulenti

  1. l Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Municipio o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Municipio per fornire illustrazioni o chiarimenti.

Articolo 9 – Deliberazioni

  1. Il Consiglio dei Giovani delibera con la presenza di almeno 8 membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Articolo 10 – Sede e risorse organizzative

  1. La Giunta Municipale provvede ad assegnare al Consiglio una sede per le riunioni. Essa assicura altresì al Consiglio, oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l’utilizzo delle strutture del Municipio per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.
  2. La Giunta Municipale può destinare una parte del bilancio Municipale al finanziamento di iniziative da organizzare su proposta del Consiglio dei Giovani.

Articolo 11 – Norme transitorie e finali

  1. Entro 6 mesi dall’insediamento il Consiglio dei Giovani predispone le norme che ne disciplinano l’articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal Consiglio dei Giovani al Consiglio Municipale per l’approvazione. Fino all’approvazione della normativa interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quant’altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Municipale, in quanto applicabili.

PARTE SECONDA

Elezioni

Articolo 12 – Requisiti degli elettori

  1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  • a) essere residenti nel Municipio;
  • b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;
  • c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;
  • d) non aver riportato condanne penali né di vari procedimenti penali in corso.

2. L’esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall’esibizione della carta d’identità o di altro documento valido.

Articolo 13 – Requisiti di eleggibilità

  1. Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei Giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 12.

Articolo 14 – Incompatibilità

  1. Sono incompatibili tra di loro le cariche di membro del Consiglio Municipale dei Giovani con quelle di Presidente del Municipio, Assessore Municipale e Consigliere Municipale

Articolo 15 – Indizione delle elezioni

  1. Il Presidente del Municipio indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
  2. Nello stesso atto determina:
  • la data delle consultazioni;
  • i seggi elettorali;
  • l’orario di apertura e chiusura del seggio.

3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.Articolo 16 – Liste elettorali

  1. L’elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di liste elettorali.
  2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 100 e non più di 300 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
  3. Le liste devono essere presentate in Municipio a pena di inammissibilità entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
  4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 12 e non superiore a 25.
  5. Le liste devono necessariamente indicare:
  • il simbolo e la denominazione della lista;
  • cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
  1. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall’apposita commissione elettorale di cui all’art. 16.
  2. Ogni candidata o candidato entro il termine previsto per la presentazione della lista deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all’art. 13, pena l’esclusione dalla lista.

Articolo 17 – Commissione elettorale

  1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:
  • dal Presidente del Municipio o suo delegato, che presiede,
  • dal Direttore del Municipio o funzionario appositamente delegato,
  • dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario,
  1. La Commissione Elettorale:
  • decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
  • verifica l’esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
  • procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
  • risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
  • raccoglie i dati provenienti dai seggi;
  • proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
  1. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
  2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
  3. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all’interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 18 – Scheda elettorale

  1. La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

Articolo 19 – Seggio elettorale

  1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.
  2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.
  3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
  4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

Articolo 20 – Operazioni di voto

  1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell’arco di un solo giorno.
  2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.
  3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.
  4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
  5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell’elettore.
  6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
  7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Articolo 21 – Proclamazione degli eletti

  1. La Commissione Elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti.

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7 COMMENTI

  1. Ci piacerebbe seguire questo consiglio da vicino.
    A parte alcuni consiglieri giovani devo dire che la partecipazione del XX municipio a questo Blog non è tra le più assidue.

  2. Ringraziando il Cons. Scoppola per aver inviato il regolamento, così come predisposto dalla Commissione Regolamento che Lui stesso egregiamente presiede, faccio presente che le uniche variazioni che potrebbero essere apportate su invito del Responsabile per le politiche in favore dei giovani della Regione Lazio e di comune accordo con gli altri tre Municipi di Roma che hanno aderito all’iniziativa Regionale, sono la durata della Legislatura triennale e non quadriennale, e il limite massimo di età al momento della candidatura di 22 anni e non di 25. Cordiali saluti, Simone Ariola.

  3. Caro Fabrizio,

    onestamente penso che il consiglio dei giovani sia l’ennesimo carrozzone vuoto e privo di valore varato dalle amministrazioni di centro sinistra (come lo sono i consiglieri aggiunti).
    Oltre ad essere una spesa inutile (anche se minima) non vedo l’utilità di creare una nuova istituzione senza alcun potere reale e soprattutto chi vuole candidarsi realmente può già farlo (vedasi ad esempio il cons. Antoniozzi, 22enne all’epoca della sua elezione).
    Sono molto dubbioso

    Stefano Erbaggi
    Cons. AN
    347/0345297

  4. L’iniziativa mi sembra apprezzabile, ma dovrebbe essere a mio parere modificata: proprio per non creare sovrapposizioni, dovrebbero far parte del Consiglio delle giovani e dei giovani (comincerei col cambiarne la denominazione), le ragazze e i ragazzi tra i quattordici e i diciassette anni (cioè quelli che ancora non accedono per età all’elettorato attivo e passivo. La durata dovrebbe essere coincidente con quella del Municipio, con una norma transitoria per questo primo consiglio. Per assicurare una presenza paritaria dei due generi, occorre prevedre la votazione contemporanea del Presidente e del vicepresidente, con l’obbligo di indicare due nomi appartenenti a persone di sesso diverso.
    Inoltre introdurrei altre due norme di garanzia per assicurare l’equilibrio della rappresentanza tra i generi: al’articolo 15 e seguenti, presentazione di candidature in liste bloccate con l’alternanza donna uomo o uomodonna, o, nel caso si confermi il sistema con le preferenze, la cosiddetta “preferenza di genere”, cioè la possibilità di votare due nomi, di appartenenti a generi diversi. Sono piccole limitazioni che comportano una grande novità: incentivare la presenza delle giovani donne! ROS

  5. grazie Rosanna, sono suggerimenti molto attuali ed intereressanti ! li abbiamo girati via mail al Consigliere Scoppola per capire quanto il Regolamento di cui sopra sia ancora aperto ad eventuali modifiche.

  6. Salve Rosanna,

    le sue proposte sono veramente molto interessanti e proverò a promuoverle in Municipio (soprattutto riguardo alla limitazione di età e della votazione di presidente e vicepresidente di sesso diverso).
    Grazie per i consigli!

    Stefano Erbaggi
    Cons. AN Municipio Roma XX
    347/0345297

  7. Cercherò in maniear schematica di entrare nel merito delle proposte sollevate da Rosanna:
    1. L’età è sicuramente abbasabile, ma non si può portarla a 17 anni. La sperimentazione di quest’anno prevede di portarla a 22 anni come negli altri 3 municipi (XVI, X, XVII) che promuoveranno questa consultazione. E’un’indicazione che seguiremo con gli altri Municipi.
    2. Sulla durata sono d’accordo e ci si può lavorare
    3.Sulla rappresentanza di genere non sono molto d’accordo. Non sono infatti un grande fautore delle quote perchè mettono al primo posto un criterio di genere piuttosto che di qualità. Facciamo una sperimentazione e vediamo quanti uomini e quante donne verranno elette e poi su quello faremo un bilancio, senza però imbrigliare a priori intromettendo un criterio che non è meritocratico.
    Un abbraccio

    FRANCESCO SCOPPOLA
    -PD, L’Ulivo-

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