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    Stop autocertificazione e ok seconde case nella stessa Regione

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    Galvanica Bruni

    Approvato dal Consiglio dei Ministri nella tarda serata venerdì 15 maggio un decreto-legge che introduce ulteriori e nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Entra in vigore da lunedì 18 maggio ed avrà efficacia fino al 31 luglio.

    Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale con appositi decreti od ordinanze statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

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    Spostamenti

    Stop all’autocertificazione all’interno della Regione in cui si vive. A partire dal 18 maggio gli spostamenti all’interno della stessa regione non saranno infatti più soggetti ad alcuna limitazione. Stop quindi alle autocertificazioni all’interno del proprio comune e da comune ad altro comune.

    Ovviamente lo Stato o le Regioni potranno adottare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente ad aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

    Fino al 2 giugno vietati gli spostamenti in una regione diversa da quella in cui attualmente ci si trova (con qualsiasi mezzo di trasporto vengano effettuati) salvo che per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute.

    A decorrere dal 3 giugno gli spostamenti tra regioni diverse saranno liberi ma potranno essere limitati con provvedimenti statali in relazione a specifiche aree del territorio nazionale.

    Seconde case. Non c’è più il divieto nell’ambito della stessa regione, si può andare nelle seconde case e ci si può anche soggiornare. Rimane invece il divieto di andare nelle seconde case fuori Regione a meno che non ci siano motivi di necessità e urgenza.  In questo caso va compilata l’autocertificazione per giustificare lo spostamento e ci si potrà rimanere soltanto per il tempo necessario a risolvere l’urgenza.

    Resta confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

    Per quanto attiene ai rapporti interpersonali, resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ciò significa che ora ci si potrà incontrare con chiunque e non solo con i congiunti senza limitazioni sul numero, ma la conferma del divieto di assembramento impedisce che ci siano troppe persone.

    Attività economiche, produttive e sociali

    A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

    A Roma, modalità e orari di riapertura dei negozi di ogni tipo sono state oggetto di una specifica ordinanza sindacale [leggere qui].

    Le violazioni delle disposizioni del decreto-legge governativo, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 400 ad un massimo di 3mila euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, potrà essere la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

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