Home PONTE MILVIO Tutto ok per la neo torretta di Ponte Milvio

Tutto ok per la neo torretta di Ponte Milvio

neo torretta Ponte Milvio
Galvanica Bruni

Ribattezzata neo torretta in virtù dell’altezza – poco meno di dieci metri – l’edificio in corso di costruzione in via Flaminia 451, a pochi passi da piazza Ponte Milvio, potrà essere concluso. Il XV Municipio ha ritirato l’atto di “autotutela” col quale aveva intimato la sospensione dei lavori in attesa di ulteriori chiarimenti da parte della Sovrintendenza Capitolina.

Chiarimenti che sono arrivati ieri. I lavori possono andare avanti in quanto realizzati nell’ambito del “Piano casa” regionale che non tiene conto di dove viene applicato, che sia in periferia che sia in centro storico.
Lo conferma a VignaClaraBlog.it Elisa Paris, assessore ai Lavori Pubblici del XV Municipio: “la Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune ha chiarito che trattandosi di una operazione attuata tramite il piano Casa, anche se l’edificio si trova all’interno della fascia di rispetto dei 50 metri dalla vecchia Osteria di Posta è tutto regolare”.

Continua a leggere sotto l‘annuncio

Con buona pace di chi quel palazzetto lo ritiene del tutto avulso dal contesto storico-architettonico del luogo, i lavori potranno andare avanti e presto un nuovo ristorante si affaccerà sulla platea già abbastanza affollata di Ponte Milvio.

– I precedenti articoli sull’argomento subito dopo la mappa –

© RIPRODUZIONE RISERVATA

19 COMMENTI

  1. credo che il piano casa sia per le destinazioni d’uso abitative, questa non lo è, non è categoria A, essendo destinata ad esercizio pubblico, oppure si va a mangiare a casa di qualcuno??

  2. La sovrintendenza da un parere dal punto di vista del rispetto dei beni culturali, non sulla regolarità delle concessioni edilizie.
    Vorrei sapere pure che ne pensano i proprietari dei terrazzi che affacciano sulla torretta….

  3. “Il provvedimento, sicuramente innovativo, amplia le possibilità offerte ai cittadini ed alle imprese di intervenire sull’EDILIZIA ESISTENTE a favore soprattutto dell’offerta abitativa.”

  4. ma in tutto ciò …è possibile sapere i dati della proprietà di questo manufatto?? di chi è? nome e cognome o società titolare della proprietà, o eventuali gestori? chi ha presentato la Dia? sono info che mancano

  5. Credo sia necessario un comitato di cittadini per ipotizzare una denuncia se le istituzioni non si muovono, ma quale piano casa, questo è un abuso bello e buono… Andatevi a leggere il piano urbanistico

  6. L’epilogo, scontato, è alla fine celermente arrivato.
    Non vi erano dubbi che la faccenda sarebbe finita in questo modo.
    Ma sicuramente ci insegna molte cose.
    Per esempio, su come, probabilmente, non si dovrebbe gestire la “cosa pubblica”.

    Responsabilità procedurali dell’Ufficio Tecnico del Municipio, responsabilità politiche dell’Amministrazione.
    Il primo, infatti, ha sostanzialmente dimostrato di avere avuto almeno alcuni dubbi sul suo stesso operato, considerando il repentino ricorso all’autotutela (mi si dirà “atto dovuto di normale amministrazione”).
    La seconda continua a non svolgere il proprio “ruolo politico” con il coraggio di decisioni anche difficili, di contro-tendenza, a rischio remunerativo in termini di consenso (mi si risponderà “non possiamo opporci alle norme e alle leggi vigenti, poi fioccherebbero i ricorsi al TAR).
    E’ responsabilità politica, infatti, non avere ancora scandalosamente messo mano alla verifica delle percentuali di alcune tipologie di destinazioni d’uso (nella fattispecie, somministrazione di cibo e bevande) che, a noi normali cittadini, ci sembrano assolutamente e vistosamente prevalenti sulle altre poche superstiti.
    E’ responsabilità politica non adottare queste misure di “contenimento” all’interno della Città Storica (articolo 10 della delibera 35/2010). Giusto?

    E’ responsabilità politica, in questo caso anche dell’Ufficio Tecnico, non porsi il problema che su questa “nuova torretta” dovrà svettare una ennesima canna fumaria, considerando che la somministrazione di cibo e bevande presuppone l’esistenza di una cucina, a meno che gli avventori non si portino il “pacchettino” da casa, circostanza che sarebbe poco conforme ad un “…luogo di richiamo per una clientela più esclusiva….che farà innalzare la qualità dell’offerta commerciale nella zona …” (dalla dichiarazione del proprietario Pierpaolo M.).

    Problema assai spinoso questo delle canne fumarie (a proposito del quale il Comitato Abitare Ponte Milvio ha depositato una diffida presso i diversi Organismi interessati), che andrà ad aggravare la già non invidiabile situazione dei poveri inquilini del palazzo accanto, quello con ingresso su via Bolsena.
    Chissà che questi cittadini, evidentemente derubricati ad ultima categoria da parte dei responsabili dell’amministrazione che poco hanno tutelato i loro interessi, non intendano promuovere una sorta di class-action.

    E ancora ci sarebbe da ragionare sul prevedibile aumento incontrollato e incontrastato del degrado che è “plasticamente” sotto gli occhi di tutti in quell’angolo di Paradiso in cui è stato ridotto quel primo tratto di via Flaminia Vecchia.
    Temo, infatti che per quanto si tratterà di “ innalzare la qualità dell’offerta commerciale”, per di più richiamando “ una clientela più esclusiva”, sempre verrà prodotto un determinato quantitativo di m3 di rifiuti di vario genere.
    Proviamo ad immaginare quale sarà lo smaltimento di “qualità”?

    Alla base di tutto c’è una logica – o meglio, una macanza di logica – assolutamente inaccettabile.
    Quella stessa logica, quella latitanza, quella incertezza di posizione grazie alle quali ancora non è risolta, nonostante i periodici proclami, l’indecorosa vicenda dei due dehors sui quali ogni sera si continuano a svolgere attività private su spazi pubblici.

    Tanto era necessario chiarire, soprattutto per quel “…accogliamo con soddisfazione il parere della sovrintendenza capitolina………adesso siamo sicuri che i lavori sono stati eseguiti nel pieno rispetto delle regole…”, un po’ frettolosamente uscito sul sito de laRepubblica, esito di una troppo rapida conversazione telefonica.

    Non c’è infatti alcuna soddisfazione relativamente al parere della Sovrintendenza capitolina che, anche se probabilmente corretta sul piano formale, non tanto lo appare su quello dell’opportunità e dell’appropriatezza dell’intervento permesso in considerazione del contesto.
    Nè, sinceramente, si può essere così definitivamente sicuri del pieno rispetto delle regole, perchè queste regole sono tante e molte devono essere ancora valutate (vedi canna fumaria, ad esempio).

    Appunto, questo epilogo appare scontato, ma si tratta veramente di un epilogo?
    Forse c’è ancora un certo numero di questioni sulle quali vigilare.
    A quando una bella torre al centro della piazza di ponte Milvio?
    Pensate che stupendo panorama da quella posizione!

    Paolo Salonia

  7. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 Agosto 2009, n. 21

    Art. 2
    (Ambito di applicazione)
    1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ampliamento, di ristrutturazione,
    di nuova costruzione e di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici di
    cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4, e 5 per i quali, alla data del 31 dicembre 2013, sussista,
    alternativamente, una delle seguenti condizioni:
    a) siano edifici legittimamente realizzati ed ultimati come definiti dall’articolo 31 della legge 28
    febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
    recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche ovvero, se non ultimati, abbiano
    ottenuto il titolo abilitativo edilizio;
    b) siano edifici ultimati per i quali il titolo edilizio in sanatoria sia stato rilasciato o allegato
    alla presentazione del progetto;
    2. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli interventi di cui al comma 1 da effettuarsi
    su edifici realizzati abusivamente nonché:
    a) nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico
    regionale (PTPR);
    b) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;
    c) nelle aree naturali protette, fatta salva la possibilità di prevedere nei regolamenti delle aree
    naturali protette di cui all’articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia
    di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, nelle zone di cui all’articolo 26, comma
    1, lettera f), numero 4) della l.r. 29/1997 e successive modifiche, entro un anno dall’approvazione
    dei regolamenti medesimi, gli interventi di cui agli articoli 3, 3 bis e 5, per un incremento massimo
    di 38 metri quadrati per ciascun intervento;
    d) nelle aree del demanio marittimo nonché nelle fasce di rispetto delle acque interne;
    e) nelle zone di rischio molto elevato ed elevato individuate dai piani di bacino o dai piani stralcio di
    cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
    2
    difesa del suolo) e successive modifiche e alla legge regionale 7 ottobre 1996, n. 39 (Disciplina
    Autorità dei bacini regionali) e successive modifiche, adottati o approvati, fatta eccezione per i
    territori ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico in cui la sicurezza del regime idraulico è
    attestata dall’ente competente nel parere di cui all’articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto
    previsto dagli articoli 3 ter, comma 1 ter, e 4, comma 2 bis;
    f) nelle aree con destinazioni urbanistiche relative ad aspetti strategici ovvero al sistema della
    mobilità, delle infrastrutture e dei servizi pubblici generali nonché agli standard di cui al decreto del
    Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;
    g) nelle fasce di rispetto, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 1° aprile 1968,
    n. 1404, delle strade pubbliche, fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, nonché
    nelle fasce di rispetto ferroviarie, igienico-sanitarie e tecnologiche, fatto salvo quanto previsto
    dagli articoli 3 ter, comma 1 ter, e 4, comma 2 bis;
    h) su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca
    anteriore al 1930.
    3. Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai
    sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
    paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli
    interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione dell’amministrazione
    preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004.
    4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con
    deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei
    quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico,
    limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.
    5. Al fine di attuare la presente legge la consistenza edilizia degli edifici esistenti in termini
    di superfice o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo abilitativo; i
    medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo della premialità consentita negli
    articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4, mentre il titolo abilitativo di cui all’articolo 6 della presente legge
    viene rilasciato in base ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. Per
    convertire il volume in superfice o viceversa si applica la formula superfice=volume/3,2
    ovvero volume=superficex3,2. Le DIA e le domande di permesso di costruire possono
    essere presentate in termini di superfice o volume. Integrano il fascicolo del progetto il
    rilievo dello stato di fatto e copia dell’originaria documentazione catastale.
    5 bis. Sono consentiti gli interventi previsti dagli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 4 e 5, nei
    casi in cui le norme dei piani territoriali paesistici (PTP) rimandino alle previsioni degli
    strumenti urbanistici vigenti, purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi
    come E ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968, fatte salve le
    ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme dei PTP in coerenza con il PTPR
    regionale.

  8. @marco, se leggo bene non si applica la normativa del piano casa…o mi sbaglio?
    se così, tutto molto molto…senza parole!

  9. Il piano casa non si applica nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, ovvero nelle zone cosiddette “Rosse” individuate nelle cartografie dello stesso Piano. L’intervento in questione, mi sembra di capire che non ricade all’interno della zona rossa del Comune di Roma Capitale. Quindi la legge sul Piano Casa non esclude la possibilità di realizzare l’ampliamento sul fabbricato a meno che il Comune non abbia escluso tale ambito con la delibera DC n.9/2012.

    Marco Tolli

  10. Marco Tolli, molto esaustiva la sua nota.
    Allora ci spieghi come mai qualcuno che “governa” il Municipio ha prima dichiarato “..voglio vederci chiaro..”, “..la Sovrintendenza non è stata interpellata..” poi ha cantato vittoria per la sospensione dei lavori, sostenendo che, evidentemente, c’era un “vulnus” nella richiesta di autorizzazione, per poi scomparire dalla discussione.
    Se, come lei ha chiaramente spiegato nel suo post, la richiesta ampliamento era legittima e regolare, (evidentemente il Comune non ha escluso l’ambito in questione), è mai possibile che i politici in questione non lo sapessero prima di sollevare il caso ? Non studiano o si informano ?
    O forse è solo effetto della campagna elettorale alle porte ?

    • Scusi Marcello, ma perché lo chiede a me? Cosa le dovrei dire? Ho letto la discussione e ho provato a dare un contributo solo al fine di fare chiarezza su una materia abbastanza spigolosa. Niente di più.

      Marco Tolli

  11. Ma secondo voi, come potevano mai iniziare i lavori se non fosse stato tutto a posto? Bisogna – per ogni costruzione – passare al vaglio del Municipio e del sistema informatico della Regione Lazio, prima di dare il via ai lavori. Se non hai tutte le carte in regola, non ti rilasciano alcunchè.

  12. Bè l’abusivismo non è cosa rara e non passa il vaglio di alcuno. Se poi le richieste di chiarimento restano giacenti 8 mesi….

LASCIA UN COMMENTO

inserisci il tuo commento
inserisci il tuo nome