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    La diffamazione è aggravata se avviene su facebook

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    Duca Gioielli

    E’ diffamazione aggravata, paragonabile a quella a mezzo stampa, anche la diffusione di un messaggio offensivo su facebook. Lo ha stabilito la Cassazione sancendo una linea dura nei casi di offesa sui social network. Una linea che dovrebbe limitare gli eccessi espressivi contrabbandati per libertà d’opinione che si contano a centinaia tutti i giorni.

    Secondo la Cassazione dunque, “la condotta di postare un commento” costituisce “la pubblicazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica”.

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    La suprema corte ha per questo confermato la condanna al pagamento di una multa da 1.500 euro, emessa con rito abbreviato, di un componente in congedo del corpo militare della Croce Rossa Italiana.

    La persona diffamata e apostrofata tra l’altro come ‘verme’ e ‘parassita’ è Francesco Rocca, all’epoca commissario straordinario della Cri, oggetto delle offese in uno scambio avviato su Facebook nel dicembre 2010.

    Inizialmente, come denunciato da Rocca, che alla querela aveva allegato la stampa delle pagine Facebook, il dibattito riguardava scelte e iniziative da lui adottate alla guida dell’ente, ma alcuni passaggi, correlati da sue foto, avevano travalicato – come riconosciuto dal giudice di merito – il limite dell’ordinario diritto di critica, per sfociare in palese offese del suo decoro personale.

    La Cassazione ha riconosciuto come le frasi quali “parassita del sistema clientelare” o “quando i cialtroni diventano parassiti”, che l’istruttoria compiuta nella fase di merito ha attribuito all’imputato, siano “oggettivamente lesive della reputazione”, “trasmodando in una gratuita e immotivata aggressione delle qualità personali di Rocca”.

    E il carattere proprio di un messaggio sulla bacheca Facebook, attraverso il quale “gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita”, è potenzialmente quello di “raggiungere un numero indeterminato di persone”, e questo giustifica la condanna per diffamazione aggravata.

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    1 commento

    1. Che la diffamazione vada sanzionata è cosa che mi pare sia del tutto ovvia.
      Che in qualche caso ci possano essere delle aggravanti, mi pare cosa altrettanto ovvia.
      Che il mezzo con cui si compie la diffamazione (nel caso un social network) possa essere considerato un’aggravante mi pare tesi assai azzardata, quantomeno se proposta con la frase: “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso della bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata poiché ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”. Adesso dunque si valuta il “potenziale” reato? Siamo a “Minority Report”, abbiamo una sezione “pre-crimine”? https://it.wikipedia.org/wiki/Minority_Report

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