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Antenna Valle Muricana, ne discuterà il Consiglio del XV

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antenna-muricana240.jpgLa vicenda dell’antenna di Valle Muricana continua a tenere banco, non solo là in via Viadanica, dove sta sorgendo contro il volere dei residenti, ma anche nelle aule del XV Municipio. Il Consiglio è stato infatti convocato in seduta straordinaria per per giovedì 12 marzo, con inizio alle 10, con all’ordine del giorno un solo argomento: “Installazione stazione radio-base via Viadanica”.

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5 COMMENTI

  1. Contrariamente a quanto affermato su questo blog dal presidente del XV Municipio in merito alla stazione radio base che dovrebbe essere installata a Valle Muricana, la normativa statale in vigore per tali installazioni non è il decreto legislativo n. 198 del 2002, ma il Decreto Legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche).

    Infatti, il decreto legislativo n. 198/03 è stato dichiarato interamente incostituzionale dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 2003, che, al punto 35, così recita:

    “………………

    per questi motivi

    LA CORTE COSTITUZIONALE,

    riuniti i giudizi,
    ………………

    35) dichiara la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443);

    ……………….”

    Saluti

    Coordinamento dei Comitati di Roma Nord

  2. Vero.
    In effetti il “Decreto Gasparri” è stato dichiarato incostituzionale per eccesso di delega ed il Codice delle comunicazioni elettroniche, così come aggiornato con D. Lgs. n. 70/2012, a quanto indicato dalla stessa Corte, “riguarda in parte la stessa materia”.
    Tuttavia, le disposizioni degli articoli 87 e 87 bis (che costituiscono la principale normativa di riferimento) non cambiano la “sostanza” della vicenda di Valle Muricana.

  3. Corretto.

    Infatti sono gli artt. 87 del D. Lgs. 259/03 e 87 bis del D. Lgs. 70/12 che regolamentano la materia in generale in Italia e non soltanto nel caso specifico.

    Ma il d. Lgs. 198/02 non esiste più. Non si capisce perché il presidente del XV Municipio faccia ancora riferimento ad esso.

    Coordinamento dei Comitati di Roma Nord.

  4. Immagino che il Presidente faccia riferimento ad esso perchè il Codice, in realtà, non nasce espressamente per regolamentare la materia: sotto un profilo “politico” è sempre il Decreto Gasparri ad essere il riferimento di ciò che il legislatore ha voluto in materia (infatti l’incostituzionalità è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale soltanto per eccesso di delega, non per motivi di “merito”).
    Dobbiamo farci una ragione del fatto che anche gli artt. 87 e 87bis del Codice hanno come unica preoccupazione quella di consentire l’installazione delle antenne, ovunque e comunque, purchè si rispettino i limiti: è sempre un provvedimento pro-gestori di telefonia, esattamente come lo era il Decreto Gasparri, sia pure in modo più “scoperto”.

  5. Il Decreto 198/02 non esiste più. E’ in vigore il Decreto 259/03.

    Quindi, un amministratore non può fare riferimento a ciò che non è più in vigore e non citare ciò che lo è.

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