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La Storta – Sigilli al distributore stakanovista

Duca Gioielli

Ha smesso di inghiottire monete ed espellere birra ed alcolici il distributore stakanovista di piazza della Visione, a La Storta. No, non è entrato in sciopero, non ha incrociato le braccia meccaniche rivendicando migliori condizioni di lavoro, stanco di prestare la sua opera 24 ore al giorno. Ha smesso perché la Polizia Municipale gli ha apposto i sigilli.

Come recentemente segnalato da VignaClaraBlog.it (leggi qui), il distributore automatico erogava, fra tanti innocui prodotti, anche birre per tutti i gusti e cocktail già pronti a base di whisky o rum. Il tutto 24 ore al giorno, alla luce del sole ma soprattutto di notte, quando avventori di ogni età trovavano a disposizione di che inebriarsi per arrivare all’alba.

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Un’attività illecita, sia per l’orario che, soprattutto, per il genere di prodotti messi a disposizione. Un’attività illecita che è stata interrotta.

Ad incidere sulla risoluzione della vicenda è stato l’intervento del XX Gruppo di Polizia Municipale che, come testimoniano le immagini ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale 392 emessa dal XX Municipio, ha apposto i sigilli allo scompartimento dedicato appunto alla somministrazione di birre e agli altri “ready to drink” alcolici.

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Il breve lasso di tempo intercorso tra la nostra segnalazione e l’operazione ci rende ancor più contenti per l’esito finale.

Il nostro auspicio è che tali controlli vengano effettuati in tutto il territorio e che questo particolare caso costituisca un deterrente per chi aveva intenzione di lanciarsi nel mondo del “cocktail bar a gettoni” che troppo facilita uso ed abuso di alcol da parte dei minorenni. (red.)

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14 COMMENTI

  1. Roberto DI MARCO.
    Ringrazio vcb per la puntuale denuncia degli abusi che insistono sul nostro territorio.
    Esprimo compiacimento al Comandante Bracci per la pronta risposta del XX Gruppo dei V.U.
    Solo se tutte le componenti quali, Autorità preposte, cittadini, media e realtà associative, uniscono le proprie forze, senza false strumentalizzazioni politicizzate, e interagiscono fra loro, possiamo ottenere un XX migliore!!
    Partecipazione, interazione e condivisione possono solo portare ad una Nuova Coscienza Civica.
    Cordiali Saluti

  2. Vorrei esprimere il mio parere per cercare di mettere un pochino di ordine…
    La Legge Regionale 21 del 2006 all’art.17 disciplina l’orario di apertura degli esercizi per la vendita al dettaglio, ma i distributori automatici rientrano nelle “FORME SPECIALI DI VENDITA” e come tali non sono soggetti a tali restrizioni.
    All’art.18 comma 2 viene specificato che è vietata la somministrazione di bevande alcoliche tramite distibutore automatico, ma i distributori in questione non somministrano ma effettuano una VENDITA DA ASPORTO .

    La legge 689 del codice penale vieta la SOMMINISTRAZIONE di bevande alcoliche ai minori di sedici anni , ma di nuovo la macchina non SOMMINISTRA ma “VENDE”;
    Inoltre i distributori automatici che VENDONO alcolici possono essere dotati di lettore di riconoscimento età proprio come i distributori automatici di tabacchi e sono quindi in grado di poter vendere alcolici solamente ai maggiori di anni 16.

  3. Sofismi. Giochi di parole. Operazione di cabotaggio fra le pieghe delle leggi. Dove è normata la differenza fra vendita e vendita da asporto ? Dove è sancita la differenza fra sommnistrazione e vendita ? Egregio Andrea svisceri il codice penale, le leggi regionali ed i regolamenti comunali e poi torni a raccontarcela meglio.

  4. Gentile Sig. Urbano,
    perchè chiama giochi di parole le mie affermazioni?
    Dia uno sguardo qui:

    Normativa italiana e europea in materia di alcol

    LA NORMATIVA NEI SINGOLI PAESI DELLA REGIONE EUROPEA ADERENTI ALL’OMS

    In Italia vige solo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ma non quello di vendita.
    Nella maggior parte dei Paesi della UE è vietata anche la vendita di bevande alcoliche ai minori.
    L’età legale più diffusa per il divieto di vendita è quella dei 18 anni.
    L’Italia è uno dei pochi Paesi in cui non vige il divieto di vendita delle bevande alcoliche ai minori, ma solo il divieto di somministrazione ai minori di 16 anni (art. 689 del Codice Penale).
    La maggior parte degli altri Paesi, ivi compresi Paesi a noi molti simili come profilo del consumo e della produzione, hanno anche il divieto di vendita ai minori, oltre a quello della somministrazione nei locali pubblici.
    L’età legale più diffusa per il divieto di vendita è quella dei 18 anni. Tale età è anche quella individuata come limite legale auspicabile per tutti gli Stati dell’UE nell’ambito dei lavori preparatori della adozione di una Strategia comunitaria sull’alcol.
    DIVIETO DI VENDITA AI MINORI

    Paesi in cui vige il divieto di vendita ai minori (di anni 16 o 18):
    Andorra, Austria, Belarus, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

    Paesi in cui non vige alcun divieto di vendita ai minori:
    Italia, Albania, Armenia, Bosnia-Erzegovina, Israele, Kyrgystan, Lussemburgo, Malta
    Paesi in cui vige il divieto di vendita ai minori solo per i superalcolici:
    Belgio

    ETA’ LEGALE PER L’ACQUISTO DI BEVANDE ALCOLICHE

    Paesi con l’età legale di vendita a 16 anni per tutte le bevande:
    Danimarca, Francia, Georgia, Portogallo, Serbia e Montenegro

    Paesi con l’età legale di vendita a 18 anni per tutte le bevande:
    Andorra, AzerbaiJan, Belarus, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Kazakistan, Latvia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Macedonia, Ucraina, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Uzbekistan.

    Paesi con l’età legale di vendita a 20 anni per tutte le bevande:
    Islanda, Svezia

    Alcuni Paesi hanno adottato età legali differenziate per bevanda, con innalzamento dell’età per la vendita delle bevande superalcoliche.

    Paesi con età legali di vendita differenziate tra 16 e 18 anni:
    Austria, Germania, Olanda, Svizzera

    Paesi con età legali di vendita differenziate tra 17/18 e 20 anni
    Finlandia, Norvegia

    Il divieto totale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche nelle autostrade fa parte di quella categoria di politiche finalizzate a rendere più difficile il contatto con le bevande alcoliche e a ridurne la disponibilità in determinati contesti ambientali; politiche ritenute dagli addetti ai lavori particolarmente efficaci per la riduzione del danno alcolcorrelato.
    Attualmente molti Stati della Regione europea hanno adottato politiche finalizzate a porre restrizioni al consumo di alcol in determinati ambienti (ospedali, scuole, edifici pubblici, mezzi di trasporto terrestri e aerei, ristoranti, parchi e strade, eventi sportivi, tempo libero, luoghi di lavoro) sia per ridurre comunque la disponibilità di alcol sia in quanto in tali ambienti il consumo può essere particolarmente pericoloso.

    RESTRIZIONI LEGALI SUL CONSUMO DI ALCOL IN DETERMINATI LUOGHI O AMBIENTI

    Paesi con restrizioni parziali di consumo nei ristoranti:
    Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Kazakistan, Latvia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Svezia

    Paesi con restrizioni parziali di consumo in parchi e strade:
    Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Olanda, Lituania, Norvegia, Moldavia, Ucraina, Uzbekistan

    Paesi con restrizioni totali di consumo durante eventi sportivi:
    Azerbaijan, Bielorussia, Repubblica Ceca, Finlandia, Romania, Slovenia, Spagna, Uzbekistan

    Paesi con restrizioni parziali di consumo durante eventi sportivi:
    Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Moldavia, Russia, Slovacchia, Svezia, Ucraina, Gran Bretagna

    LA NORMATIVA ITALIANA1.Codice Penale art. 689. Prevede il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni ma non il divieto di vendita.
    2.Legge 18.2.1999 n. 45 “Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze”
    Con l’approvazione di questa legge è stata estesa anche ai progetti relativi alla “alcoldipendenza correlata” la possibilità di finanziamento a carico del Fondo nazionale per la lotta alla droga, da presentarsi da parte dei Ministeri interessati e delle Regioni.
    3.Legge 30 marzo 2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi correlati”
    Con questa legge sono stati per la prima volta affrontati nel nostro Paese, con un approccio interistituzionale e integrato, i problemi alcolcorrelati regolamentando, in linea con gli orientamenti dell’U.E. e dell’O.M.S., aspetti non solo di ambito sociosanitario, quali la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale degli alcolisti, ma anche di ambito sociale e socioculturale, quali la sicurezza del traffico stradale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la pubblicità, le modalità di vendita, la formazione universitaria degli operatori, la disponibilità dei farmaci. La legge 125/2001 ha tra l’altro disposto l’abbassamento del tasso alcolemico legale dallo 0,8 allo 0,5 per mille allineando l’Italia ai valori adottati nella maggior parte degli altri Paesi europei. In attuazione della stessa è stato inoltre adottato l’atto di intesa Stato/Regioni del 16 marzo 2006 (in G.U. n. 75 del 30 Marzo 2006) che individua le tipologie di attività lavorative a rischio per gli infortuni sul lavoro e la sicurezza dei terzi, per le quali è vietata, ai sensi della legge, l’assunzione e la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica.
    La legge promuove anche la realizzazione da parte del Ministero di campagne nazionali di informazione e prevenzione.
    La legge prevede l’istituzione della Consulta nazionale alcol a cui partecipano professionisti esperti della cura istituti di ricerca mondo dell’industria e della produzione ed associazioni di auto mutuo aiuto.

  5. Vuole ancora ripetere che le mie affermazioni sono giochi di parole?
    Credo che sia Lei, Gentile Sig. Urbano, a dover studiare meglio le
    normative prima di esprimersi nei riguardi di chi sicuramente conosce le leggi molto meglio di Lei.

  6. Un negozio di alimentari può vendere una bevanda, ma non può somministrarla…

    Per la somministrazione, a differenza della vendita, necessita avere una licenza di somministrazione…

    Per somministrazione si intende la mescita di una bevanda, alcolica o non alcolica…

    Rientra nella somministrazione anche la semplice vendita di una bevanda che venga consumata in uno spazio appositamente adibito per il consumo sul posto…

    Una semplice vendita di una bevanda senza la possibilità di consumarla in uno spazio appositamente adibito viene chiamata vendita da asporto,,,

  7. La differenza fra vendita e somministrazione a minorenni gliela spiego io: il risultato finale è che la birra finisce nella pancia di un quindicenne che poi alle tre di notte monta sul suo motorino o alla guida della sua minicar e va a sbattere contro un lampione !! Con questo sciorinare di norme delle quali non cita la fonte, lei vuole sottointendere che la Polizia Municipale che in forza di una specifica disposizione ha messo i sigilli al distributore è composta da una manica di ignoranti ? Si assuma la responsabilità di ciò che dice.

    PS: e perchè fa finta di ignorare la questione della vendita H24 ???

    Per ultimo ci spieghi cortesemente una cosa: lei che interessi ha, è il produttore o distributre dei chioschi automatici ? Non si spiegherebbe altrimenti tanta foga difensiva.
    Buona notte

  8. Lei ha poco da spiegarmi Sig. Urbano…. glielo assicuro…

    vogliamo parlare di normative vigenti oppure di ciò che a suo parere sarebbe giusto o sbagliato??

    Le cose ammesse dalla legge non sono citate nelle normative…
    In Italia non esiste una legge che vieta ad un ragazzo di 15 anni di entrare in un supermercato e comprare bevande alcoliche, questo è un dato di fatto e, che Lei sia d’accordo o no, questo poco importa….
    Esiste invece una legge che vieta ad un esercente di somministrare bevande alcoliche a chi ha meno di 16 anni, art. 689 Codice Penale

    Per quanto riguarda l’orario ho gia detto che i distributori automatici rientrano nelle FORME SPECIALI DI VENDITA e come tali possono vendere 24h su 24h.

    L’Art. 54 del Nuovo Codice della Strada vieta la vendita di alcolici dalle 24 alle 6.

    Detto questo, in base alle normative vigenti, i distributori automatici possono vendere 24h su 24h ma possono vendere alcolici solamente dalle 6 alle 24.

    Se poi dalle 6 alle 24 il distributore automatico vende esclusivamente ai maggiori di anni 16, allora l’esercente è più che in regola!

    Non è facile per gli organi di polizia eseguire alla lettera delle norme molte volte poco chiare, e non sarebbe la prima volta che un esercente sia costretto a ricorrere al Tar per far valere i propri diritti…

    magari io sono il produttore dei chioschi, ma anche questo è poco importante…
    qui parliamo di leggi e di norme e non di quello che a Lei piace o non piace…

  9. …Caro andrea, al di là dei regolamenti, Le chiedo un suo parere personale…. Ritiene giusto che un distributore automatico possa “dare” 24 ore no-stop alcolici a chiunque…???
    Barrare casella please…
    A) SI, lo ritengo giusto
    B) NO, non lo ritengo giusto

  10. Gentilissima Sig.ra Angela,
    probabilmente la mia proprietà di linguaggio non mi consente di poter esprimere con chiarezza…

    ma ci provo di nuovo:

    il distributore automatico non può vendere alcolici 24 ore no-stop a chiunque, in quanto:

    a) dalle ore 24 alle ore 6 è vietata la vendita di alcolici (sia ai minori di anni 16 che ai maggiori di anni 16)

    b) dalle ore 6 alle 24 può erogare alcolici ai maggiori di anni 16

    Quindi il gestore di un distributore automatico che vende alcolici e non, può rispettare le regole in questo modo:

    a) vendere tutti i prodotti non alcolici 24 ore su 24

    b) inibire a tutti le selezioni dei prodotti alcolici dalle 24 alle 6

    c) inibire ai minori di anni 16 i prodotti alcolici dalle 6 alle 24

    Adesso sono io a farle una domanda Sig.ra Angela, perchè continuate a domandare se è giusto che i distributori automatici vendono alcolici 24 ore no-stop e a chiunque??

  11. Perchè quel distributore sulla Cassia vendeva alcolici 24 ore al giorno ! Ogni tanto metteva fuori un cartello “distributore fuori servizio”, tanto per interrompere le 24 ore ma guarda caso, di notte dalle 24 alle 6, era sempre in servizio e nessuno controllava l’età dei clienti ! Le basta come risposta ?
    I Vigili hanno fatto non bene ma stra-benissimo a chiuderlo.

    PS: ha dimenticato di barrare la casella, non è carino non rispondere ad una signora…

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