Home CRONACA Da Cesano un ricorso contro il DPCM del 26 aprile

Da Cesano un ricorso contro il DPCM del 26 aprile

TAR Lazio
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Patrizia Belloni e Nazzareno Di Vittorio, rispettivamente presidente dell’associazione “Pro territorio e cittadini onlus” con sede a Cesano di Roma e presidente dell’associazione “Raggi di Speranza – ODV” di Rieti, rendono noto di aver notificato e depositato telematicamente al TAR del Lazio un ricorso (n.3097/2020) con il quale viene chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del DPCM del 26 aprile 2020 che detta le nuove misure urgenti per il contenimento sull’intero territorio nazionale del Covid19 per il periodo 4 -17 maggio 2020.

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I ricorrenti – si legge nella nota – lamentano in primis l’illegittimità costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, con il quale viene delegata al Presidente del Consiglio la potestà di sospendere o limitare la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale, in violazione dell’art.16 della Costituzione che prevede una espressa riserva di legge in materia, mentre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è un provvedimento amministrativo.

Il DPCM – prosegue la nota – è in contrasto con diverse norme costituzionali e leggi statali per essere discriminatorio nei confronti delle associazioni di volontariato alle quali preclude la possibilità di continuare la propria attività in favore degli associati, precludendogli l’accesso alle sedi sociali, seppure nell’osservanza delle misure di sicurezza.

Ma non solo. Secondo le due associazioni ricorrenti il DPCM eccede rispetto a quanto indicato dal suddetto Decreto Legge per tre motivi: aver sancito il divieto di riunione nei luoghi privati anziché nei soli luoghi pubblici o aperti al pubblico come previsto nel decreto-legge n. 19/2020; aver delegato al Ministro dello Sviluppo Economico la variazione dei codici Ateco delle attività commerciali che possono o non possono stare aperte; aver adottato le medesime misure di contenimento per tutto il territorio nazionale senza tenere debito conto dei diversi dati epidemiologici, registrati nelle varie regioni italiane, quindi senza rispettare i principi di adeguatezza e proporzionalità, con ingiustificate restrizioni della circolazione delle persone.

L’Associazione Pro Territorio e Cittadini Onlus, nata nel 2008 da un gruppo di cittadini di Cesano, ha come finalità la tutela del territorio e dei suoi abitanti. Opera nella difesa dell’ambiente e della salute; fornisce assistenza legale alle persone svantaggiate e tutela legale alle vittime dei reati. Ai suoi iscritti fornisce inoltre assistenza nei confronti della Pubblica Amministrazione, Enti pubblici e privati nonchè di  società di servizi, in tutti i casi di palese violazione di leggi e regolamenti.

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3 COMMENTI

  1. La riserva di legge di cui all’art. 16 della cost. Sulla limitazione della circolazione è una riserva di egge relativa e non assoluta, ciò significa che le leggi ordinarie dettano sì i principi generali ma poi nello specifico determinati provvedimenti sono demandati come di fatto è avvenuto da provvedimenti amministrativi (DPCM).

  2. Questo è il motivo per il quale è stato possibile, richiamandosi all’art 16 cost., limitare la circolazione nel territorio per motivi sanitari, attraverso decreti presidenziali e non leggi ordinarie

  3. Sull’argomento si sono espressi, sin dal primo momento dotti costituzionalisti, ai quali non mi sento di aggiungere alcunchè, ma in Italia tra le libertà garantite dalla Costituzione, vi è quella di esprimere il proprio pensiero. Mi auguro solo che in tempo di coronavirus o di altra emergenza sanitaria non si arrivi a demandare ad un DPCM la regolamentazione di tale libertà.
    Riserva relativa non significa che la materia (libertà di circolazione delle persone) possa essere demandata ad un atto amministrativo, qual’è per l’appunto il Decreto del Presidente del Consiglio. Riserva relativa che più propriamente nel caso dell’art.16 della costituzione si definisce riserva relativa rinforzata, vuol significare che tale materia può essere regolata solo per legge o con atti avente forza di legge (Decreto Legge e Decreto Legislativo) in relazione alla sussitenza di motivi di sanità e sicurezza. Il decreto legge e il decreto legislativo, però sono soggetti a monte o a valle all’approvazione dell’Organo legislativo, ovvero delle due camere parlamentari, oltre ad un sindacato di costituzionalità che NON esiste per il DPCM. In parole povere nella circostanza l’Organo esecutivo (Governo) presieduto dal Presidente del Consiglio, avvalendosi del decreto legge si è investito della potestà di regolare con propri atti amministrativi (DPCM) una materia riservata esclusivamente alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge, sopra indicati.
    In siffatta maniera il Capo dell’esecutivo si è arrogato un potere che la costituzione non gli riconosce, in quanto uno dei cardini della nostra democrazia è la separazione dei tre poteri: esecutivo, legislativo e giudiziario.
    Roberto

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