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Fassina torna in gioco: accolto il ricorso dal Consiglio di Stato

la sentenza riguarda solo la corsa al comune; fiato sospeso nei municipi, giovedì si deciderà per le liste locali

Stefano Fassina
Galvanica Bruni

Ribaltando la sentenza del Tar del Lazio il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della lista “Sinistra per Roma – Fassina sindaco”‘, ammettendola a partecipare alle prossime amministrative per le elezioni del sindaco di Roma e del Consiglio Comunale.

Esclusione illegittima. “Il Consiglio di Stato – si legge in una nota – ha ritenuto illegittima l’esclusione dalle elezioni della lista ‘Sinistra per Roma-Fassina sindaco’, perché nessuna disposizione di legge prevede, per la materia elettorale, la nullità di tali autentiche quando siano prive di data, purchè risulti certo che l’autenticazione sia stata effettuata nel termine previsto dalla legge”.

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Principio democratico. I giudici di Palazzo Spada hanno anche sottolineato “l’importanza del principio democratico della massima partecipazione alle consultazioni elettorali nei casi in cui le liste siano in possesso di tutti i requisiti sostanziali e formali essenziali richiesti dalla legge”.

Grande soddisfazione nel comitato elettorale. Pochi minuti dopo la notizia Fassina affida ad un tweet la sua soddisfazione: “Felice per la sentenza, la sinistra torna in campo a Roma più forte di prima”

Fiato sospeso nei municipi. Per il momento l’accettazione del ricorso riguarda solo la lista Sinistra per Roma, giovedì il Consiglio di Stato si esprimerà sui ricorsi relativi alla lista civica e alle liste dei municipi.

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1 commento

  1. Per Fassina e i suoi elettori sono contento.
    Per la certezza del diritto in Italia dopo questa sentenza del Consiglio di Stato un pò meno.
    Riporto in dottrina G. Casu, Valore probatorio dell’atto pubblico, in Riv. Not. 5/2000 p. 1263 e ss., parlando della definizione di atto pubblico e del suo valore, come individuato dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ., precisa che “La legge tace circa la data ed il luogo di creazione del documento, ma è evidente che l’aspetto estrinseco del documento cui inerisce la fede pubblica si coagula specialmente su questi due elementi, che sono condizione indispensabile per affermare che il documento pubblico è nato.”
    Ebbene la conseguenza della sentenza – se portata alle estreme conseguenze – è che da ieri per tutti gli atti pubblici, non solo in materia elettorale, il pubblico ufficiale può anche non scrivere la data, basta che sia desumibile.
    Piuttosto, invece della riforma Boschi, serve un’altra legge costituzionale: facciamo come in Inghilterra: ABOLIAMO I GIUDICI AMMINISTRATIVI. Tanto la differenza tra diritto soggettivo e interesse soggettivo ancora non l’ha capita nessuno. Lo scriveva già Sandulli. Il cittadino sa solo che la giustizia amministrativa serve per avere un inutile giudice ad hoc (TAR e Consiglio di Stato) per lo stato che sbaglia. Con grande soddisfazione di giudici amministrativi e avvocati. In Inghilterra invece il cittadino può fare causa allo Stato davanti al giudice ordinario! In particolare da noi la giustizia amministrativa in materia elettorale è diventata negli ultimi anni una barzelletta.

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