Home AMBIENTE Cassia Antica, indagati tre dipendenti comunali per il centro commerciale inesistente

Cassia Antica, indagati tre dipendenti comunali per il centro commerciale inesistente

Duca Gioielli

Era il mese di aprile 2010 quando su Via Cassia Antica, nel tratto tra Piazza dei Giochi Delfici e l’incrocio con via Cortina d’Ampezzo, ai lati del cancello del numero 306 comparvero due striscioni con una grande scritta: vendesi complesso Commerciale di 1350 mq con 6000 metri quadri di parcheggio. E in tanti si chiesero: com’è possibile che vecchi e abbandonati magazzini agricoli vengano venduti come aree commerciali, per di più all’interno del Parco di Veio?

Nacquero le prime preoccupazioni dei residenti, nacquero le prime azioni legali mirate a far luce su quella che sembrava una vera e propria speculazione edilizia che poteva comportare lo stravolgimento di un grande area verde tutelata, una rivoluzione sul traffico locale e pesanti implicazioni negative sul tessuto economico locale.

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A guidare la pattuglia dei ricorrenti fu Assocommercio Roma Nord, associazione di categoria che riunisce gran parte degli operatori commerciali di Vigna Clara e dintorni, che documento dopo documento, piantina dopo piantina riuscì pian piano a sollevare alcuni lembi del velo sotto il quale giaceva la domanda: come fa un impianto agricolo a diventare improvvisamente una struttura destinata ad attività commerciale, com’è possibile un cambio di destinazione d’uso di tale portata in un ambiente super tutelato come il Parco di Veio?

L’intera storia venne raccontata dalla nostra testata, grazie alle informazioni fornite da Assocommercio Roma Nord, in un articolo di aprile 2012 (clicca qui) dal quale abbiamo tratto queste foto d’epoca.

Ma è nell’articolo pubblicato nel pomeriggio di oggi dal quotidiano on-line Affaritaliani.it che troviamo la risposta alle domande di prima.

Il cambio di destinazione d’uso? Un illecito avvenuto all’interno dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio del Comune di Roma, il cui dirigente, assieme a due geometri, avrebbero ricevuto – stando alla notizia – un avviso di garanzia da parte del Pubblico Ministro Roberto Felici “che ha accertato come la sanatoria era stata rilasciata per una nuova costruzione che invece non era mai state realizzata”.

Negli atti si contesterebbero i reati di abuso d’ufficio e falso ideologico.
“Gli indagati – si apprende da Affaritaliani.it – avrebbero fatto conseguire illecitamente alla società Mercantile Leasing Spa la sanatoria per l’uso commerciale del complesso su via Cassia che invece era adibito ad uso agricolo. I permessi furono rilasciati nel 2009, ma ora il pubblico ministero – conclude Affaritaliani.it  – ha appurato che gli stessi erano stati rilasciati per “nuove costruzioni” mai realizzate e sui cui era stato chiesto il condono che avrebbe invece dovuto coprire il cambiamento di destinazione dei capannoni agricoli.”

Fabrizio Azzali

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4 COMMENTI

  1. Questo è uno dei risultati dei condoni edilizi.
    È ora di fermare l’occupazione del suolo quando a Roma ci sono migliaia di case sfitte e centri commerciali e negozi che stanno chiudendo. Non ha senso costruire ancora. Meglio sarebbe orientare il comparto edilizio romano verso la ristrutturazione ecologica dell’attuale patrimonio edilizio in modo da ottenere risparmi sulla bolletta energetica fermando così anche le pericolose derive verso l’energia atomica.

  2. In termini di “metodo” la legge n. 47/1985 (1° condono edilizio) consentiva di presentare domande di sanatoria per abusi edilizi realizzati entro e non oltre il 1 ottobre 1983: di tale legge si é avvalsa la S.p.A. “BASTOGI I.R.B.I.S.” (all’epoca proprietaria dell’area) per chiedere il condono di una serie di manufatti adibiti a magazzino e di un fabbricato adibito per 65 mq. a destinazione residenziale e per 46 mq. ad ufficio. Si tratta di abusi edilizi realizzati sicuramente prima del 1 ottobre 1983.
    A conclusione della verifica istruttoria delle 8 istanze di condono il 7 settembre 2005 sono state rilasciate 2 concessioni edilizie in sanatoria ad uso residenziale e ad uso ufficio, mentre il 25 luglio 2006 sono state rilasciate altre 6 concessioni in sanatoria tutte ad uso magazzino. L’art. 39 della successiva legge n. 724/1994 (2° condono edilizio) ha poi consentito di estendere la sanatoria anche alle opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, presentando però le domande di condono entro il 31 marzo 1995.
    Ma solo in data 20 luglio 2000 la S.p.A. “BASTOGI I.R.B.I.S.” ha venduto la proprietà al civico n. 306 di via Cassia Vecchia alla S.r.l. “IMMOBILIARE CASSIA ‘87”, che il 23 luglio 2001 ha chiesto la modifica ad uso commerciale della loro originaria destinazione d’uso a magazzino sostenendo che tali immobili erano stati utilizzati dal 1989 per attività commerciale: per tali motivi la S.r.l. “IMMOBILIARE CASSIA ‘87” ha dovuto inoltrare una richiesta di riesame, non potendo presentare domanda di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994 al di fuori del termine ultimo consentito del 31 marzo 1995 fissato per la presentazione delle domande.
    A supporto della richiesta di riesame il 17 agosto 2004 è stata presentata una perizia giurata (poi riconfermata il 25 gennaio 2005) nella quale viene dichiarato l’anno 1988 (e non più il 1989) come ultimazione dei cambi di destinazione d’uso in commerciale degli immobili: in data 14 ottobre 2008 un tecnico incaricato ha presentato una ulteriore documentazione a dimostrazione dell’avvenuta attività commerciale nei locali oggetto di sanatoria dal 1988.
    Ma per sanare abusi edilizi realizzati nel 1988 o nel 1989 non poteva essere utilizzata la legge n. 47/1985 che consente di sanare abusi realizzati 10 anni prima al massimo entro il 1 ottobre 1983, né poteva essere utilizzata ormai la legge n. 724/1994 al di fuori del termine ultimo del 31 marzo 1995 fissato per la presentazione delle rispettive domande di condono.
    Per le suddette ragioni la richiesta di riesame é stata respinta per ben 3 volte, in data 11 febbraio 2003 (rigetto comunicato però alla “BASTOGI I.R.B.I.S.” e non alla “IMMOBILIARE CASSIA ‘87”), in data 30 agosto 2004 ed in data 16 giugno 2008: ma dopo la documentazione presentata il 14.10.2008 dalla S.p.A. “ACQUA PIA ANTICA MARCIA” (in cui era stata fusa per incorporazione dal 22.12.2004 la “IMMOBILIARE CASSIA ‘87”) é stata ripresa la verifica istruttoria dell’istanza prot. n. 88536 del 15.10.2004 che ha portato al rilascio di 6 concessioni edilizie in sanatoria ad uso commerciale.
    In data 15 dicembre 2009 sono state infatti rilasciate alla S.p.A. “MERCANTILE LEASING” (a cui il 31 luglio 2007 la S.p.A. “ACQUA PIA ANTICA MARCIA” aveva venduto l’intera proprietà) i seguenti titoli abilitativi in sanatoria per costruzioni tutte con destinazione commerciale:
    1) n. 342019: mq. 86 (Foglio 225, particella 149) per il quale era stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333503 per una superficie di mq. 84 ad uso magazzino;
    2) n. 342020: mq. 214 (Foglio 225, particella 48 sub 2) per il quale era stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333504 per una superficie di mq. 216 ad uso magazzino;
    3) n.342021: mq. 245 (Foglio 225, particella 148) per il quale era stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333505 per una superficie di mq. 228 ad uso magazzino;
    4) n. 3422022: mq. 303 (Foglio 225, particella 48, sub 3) per il quale era stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333506 per una superficie di mq. 302ad uso magazzino;
    5) n. 3422023: mq. 65 (Foglio 225, particella 50) per il quale era stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333507 per una superficie di mq. 60 ad uso magazzino;
    6) n. 3422024: mq. 268 (Foglio 225, particella 49) per il quale era stata rilasciata nel 2005 la concessione edilizia n. 333507 per una superficie di mq. 265 ad uso magazzino.
    I suddetti atti sono completamente viziati di legittimità perché, falsando i dati, l’istanza prot. n. 88536 (che é del 15.10.2004) é stata fatta figurare invece come protocollo con cui sono state registrate le domande di condono che sono state presentate il 12 dicembre 1985 (registrate invece oggettivamente al prot. n. 85/84687) ai sensi della legge n. 47/1985 che non poteva quindi consentire la sanatoria di abusi che per 4 volte sono stati dichiarati realizzati invece dopo, nel 1988-1989.
    Per di più i suddetti 6 atti si vanno a sovrapporre alle 6 concessioni edilizie del 2006 che hanno sanato invece una destinazione ad uso magazzino, SENZA DICHIARARLE ANNULLATE.
    La gravità delle concessioni rilasciate nel 2009 è messa in evidenza dal precedente che c’era stato appena un anno prima.
    Con raccomandata R.R. trasmessa nel 2008 al Procuratore Speciale della S.p.A. “MERCANTILE LEASING”, sig. Giovanni Doninelli, il Direttore dell’Ufficio Condono Edilizio dott. Paolo Cafaggi aveva infatti comunicato il preavviso di rigetto dell’istanza di condono prot. n. 88536/00, generata dallo scorporo dell’istanza prot. n. 85/84867 relativamente ad alcune anomalie riscontrate nella richiesta di riesame prot. n. 101747 del 23.7.2001.
    Dal momento che per la costruzione degli stessi manufatti erano state già rilasciate in data 25.7.2006 le concessioni edilizie in sanatoria ad uso magazzino n. 333503, 333504, 333505, 333506, 333507 e 333508, la richiesta di riesame rappresentava per lui una vera e propria domanda di condono ex novo.
    Per il dott. Paolo Cafaggi la documentazione esibita non era probante a dimostrare che nei locali oggetto della sanatoria si svolgesse attività commerciale dalla data del 1988 e pertanto non ha ritenuto legittimo lo scorporo, nemmeno in forza del comma 10 bis dell’art. 39 della legge n. 724/1994, ai sensi del quale “per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30.06.1987 sulle quali il Sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31.03.1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge”: tale condizione non sussisteva e pertanto la documentazione prodotta relativamente al cambio di destinazione d’uso in commerciale era da considerarsi una vera e propria domanda di condono presentata “fuori termine perentorio” ai sensi del 4° comma dell’art. 39 della legge n. 724/1994.
    I dati suddetti sono stati portati a conoscenza del P.M. Roberto Felici che per tali motivi ha inoltrato i tre avvisi di garanzia.
    Per completare questa squallida storia va ricordato l’articolo pubblicato su questo blog il 25.1.2010 in cui ho fatto presente che il Piano di Assetto del Parco di Veio adottato dal Consiglio Direttivo il 9.12.2009 era stato pubblicato sul sito dell’Ente indebitamente, perché rischiava di innescare speculazioni fondiarie sul presunto plus-valore delle aree rese edificabili in modo non ancora certo e definitivo. In un successivo articolo pubblicato il 28.1.2010 ho fatto sapere che, con una strana coincidenza, subito dopo l’adozione del Piano di Assetto sulla Cassia erano spuntati i due cartelli all’ingresso dal civico n. 306 di via Cassia Vecchia che reclamizzavano la vendita di un’area di 1350 mq. (più 600 mq. di parcheggio) di proprietà della Sima Gestioni Immobiliari S.r.l. che la metteva in vendita a 9.800.000,000 € (pari a circa 5.000 €/mq.). L’area veniva messa in vendita perché era stata destinata dal Piano di Assetto a sottozona edificabile D3, in difformità delle destinazioni prescritte invece sia dal PTP n. 15/7 che dal PTPR e si trovava immediatamente a ridosso della futura stazione “Parco di Veio”, prevista dal Progetto preliminare del prolungamento della linea C della Metropolitana da piazzale Clodio a Grottarossa, venendo a godere di una enorme rendita di posizione.
    Poco più tradi, la Autocentri Balduina s.r.l. (che non si capisce a che titolo abbia avuto l’agibilità dell’area dalla S.p.A. “MERCANTILE LEASING”) ha presentato un progetto per la realizzazione di un complesso commerciale, che il 1.9.2011 ha avuto il nulla osta da parte dell’allora Direttore dell’Ente Parco di Veio in violazione dei vincoli di tutela che vietano la destinazione dell’area ad uso commerciale: per tali motivi con nota prot. n. 4 del 7 aprile 2012 ho riportatao tutti i dati suddetti ed ho chiesto a nome di VAS l’annullamento del nulla osta all’Ente Parco di Veio che non si è degnato nemmeno di rispondere, malgrado l’obbligo di farlo ed un mio sollecito ultimativo.

  3. Sulla cronaca di Roma del quotidiano “La Repubblica” dello scorso 20 giugno è stato pubblicato un articolo (vedi http://www.rassegnastampa.comune.roma.it/View.aspx?ID=2013062024936618-1) secondo cui il P.M. Roberto Felici non ha trasmesso soltanto l’avviso di garanzia, ma ha chiesto al GIP il rinvio a giudizio per concorso in abuso edilizio e falso ideologico del responsabile dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio (USCE) Paolo Cafaggi e dei due geometri Alessio Marini e Gianfranco Pannunzi.
    Secondo il P.M. “avrebbero recato un ingiusto ed ingente vantaggio patrimoniale alla Mercantile Leasing spa dopo che era stata respinta una domanda di condono edilizio avanzata dalla Bastogi Irbs spa, per un asserito (e di fatto insussistente) mutamento di destinazione d’uso di un complesso di sei magazzini in via Cassia Vecchia 306 (già aventi destinazione agricola-produttiva e che sarebbero stati trasformati, secondo la prospettazione, in locali commerciali)”.
    Secondo l’accusa il 4 dicembre 2009 dall’ufficio Condono venne espresso parere favorevole al rilascio dei permessi in sanatoria “in assenza di elementi idonei a sovvertire le precedenti determinazioni”.

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