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Labaro, no del Tar al ricorso contro Casa Lazio Bob Lovati

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casa-lazio.jpgDopo aver richiesto invano per mesi di essere ascoltati dalle istituzioni, dopo aver raccolto oltre 4mila firme, dopo decine di manifestazioni di protesta, ai cittadini di Labaro, scesi sul piede di guerra contro la costruzione del palazzetto dello sport, nel parco di Colli d’Oro, denominato Casa Lazio Bob Lovati, non era rimasto altro che ricorrere al TAR. Ma il ricorso, presentato lo scorso gennaio, è stato respinto. I lavori possono proseguire.

Secondo il TAR, il ricorso, come si legge nella sentenza, non è accoglibile per tre motivi. Il primo perché non è stato dimostrato l’interesse dei ricorrenti, non hanno cioè dimostrato di abitare così vicini al parco tanto da essere danneggiati dal cantiere. Il secondo perché ormai i lavori sono a stato avanzato, gli alberi rimossi e quindi qualunque stop sarebbe inutile. Terzo e lapidario, perché il ricorso non è sostenuto da “un adeguato fumus boni juris”, insomma, secondo i giudici amministrativi, non ha proprio ragion d’essere.

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“Comunque ci abbiamo provato fino alla fine ma ha vinto il cemento e la prepotenza sulla volontà espressa dai cittadini del quartiere” è l’amara conclusione alla quale giungono i gestori della pagina facebook “salviamo il parco di colli d’oro“.

Tutte le tappe della vicenda nei nostri precedenti articoli su Casa Lazio Bob Lovati.

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  1. A seguito della convenzione stipulata il 18.12.1977 per la realizzazione del Piano di lottizzazione “Colli d’Oro” a verde pubblico del quartiere da insediare sono stati destinati 56.000 mq., che sono stati ceduti gratuitamente al Comune già attrezzati con alberature d’alto fusto: è nato così il parco del Labaro che per 30 anni hanno goduto anche i tre cittadini che hanno acquistato i rispettivi appartamenti della lottizzazione “Colli d’Oro” e che hanno presentato il ricorso al TAR perché si sono visti privare addirittura del 40% dell’intero parco per far posto alla realizzazione di un palazzetto dello sport che il Comune di Roma ha dato in concessione quanto meno per 14 anni alla società Pallavolo Lazio sul presupposto del tutto infondato di una riqualificazione del quartiere.
    Con Ordinanza cautelare n. 1040 dello scorso 7 marzo la Sezione Seconda del TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva dei lavori perché non ha riconosciuto ai tre cittadini la legittimazione a ricorrere in quanto “non hanno allegato un principio di prova al riguardo”.
    Nel corso dell’udienza che si è tenuta il giorno prima l’avvocatura comunale aveva eccepito proprio la legittimazione a ricorrere, che l’Avv. Domenico Cagnucci ha invece dimostrato facendo presente che i tre ricorrenti abitano in un edificio di via Trasaghis con balconi che si affacciano direttamente sul parco sottostante: a dover riconoscere a questo punto che i ricorrenti erano pienamente legittimati a ricorrere in virtù della “vicinitas” è stato lo stesso Presidente Luigi Tosti, ma la sua ammissione del giorno prima stride fortemente con la motivazione principale addotta il giorno dopo a giustificazione del rigetto del ricorso, che appare ancor più strumentale nel modo in cui sono state ritenute infondate anche tutte le censure che sono state portate, senza darne la benché minima spiegazione, giustificando questa superficialità “secondo la valutazione sommaria propria della presente fase cautelare”.
    C’è da sapere che il 27.9.2006 è stato indetto il bando per l’assegnazione dell’area al fine della realizzazione dell’impianto sportivo, ma senza applicare il “Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana”, che era stato nel frattempo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006 e che all’art. 14 prescrive che il documento della partecipazione, oltre che ad accompagnare l’intero iter del procedimento, deve trovare esplicita menzione anche negli atti della Giunta Comunale: ma nella delibera n. 155 del 9.6.2010 con cui la Giunta Capitolina ha in seguito approvato il progetto del palazzetto dello sport non c’è nessuna menzione del documento della partecipazione.
    Il bando è stato indetto per giunta senza nemmeno avere acquisito prima il preventivo “parere” del XX Municipio, che ai sensi della lettera h) del 1° comma dell’art. 6 del Regolamento comunale sul decentramento municipale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 dell’8.2. 1999, è obbligatorio sui “bandi che implicano trasformazioni del territorio”.
    Per l’esame e l’approvazione del progetto definitivo del palazzetto dello sport con il cambio di destinazione d’uso dell’area di progetto di ben 22.400 mq. da verde pubblico a verde sportivo sono state tenute due Conferenze di Servizi (il 14.12.2007 ed il 22.7.2008) ad entrambe le quali non è stata convocata la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, che non risulta così avere espresso in tale sede il “parere” definitivo vincolante di propria competenza, dovuto dalla presenza del vincolo paesaggistico del Parco di Veio imposto con D.M. del 24.2.1986 come “zona di interesse archeologico”: ai sensi infatti della lettera b) del 4° comma dell’art. 20 del D.P.R. n. 173/2004 il direttore regionale “esprime il parere di competenza del Ministero in sede di Conferenza dei Servizi per gli interventi in ambito regionale che riguardano le competenze di più Soprintendenze di settore”.
    I “pareri” espressi in occasione della seconda Conferenza dei Servizi tanto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma quanto dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di Roma, oltre al vizio formale di non essere stati trasmessi alla Direzione Regionale, presentano un ben maggior vizio sostanziale, perché non hanno tenuto conto a quel momento che dal 14 febbraio 2008 era entrato in vigore a seguito della sua pubblicazione sul BURL il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) che destina il parco del Labaro al sistema di “Paesaggio degli insediamenti in evoluzione” che è disciplinato dall’art. 28 delle Norme, la cui Tavola C al par. 3.4 relativo a “giardini, ville e parchi” prescrive l’obbligo di “conservazione degli impianti arborei”, che sono stati invece distrutti.
    Lo stesso obbligo non è stato rispettato anche e soprattutto dall’Area 2B.5 Urbanistica e Beni Paesaggistici di Roma e Provincia della Regione Lazio che ha quindi ignorato del tutto il P.T.P.R. redatto dallo stesso Assessorato ed entrato in vigore nel frattempo.
    Con la motivazione pretestuosa da un lato di non avere legittimazione al ricorso e con una altrettanto pretestuosa “valutazione sommaria” di non avere dimostrato un adeguato “fumus boni juris” negli atti impugnati, la Seconda Sezione del TAR ha di fatto mascherato la mancata volontà di accogliere il ricorso per il danno grave e irreparabile che si verrebbe a determinare per causa dell’avanzato stato dei lavori, comprovato a seguito di una “comparazione degli interessi contrapposti coinvolti nella vicenda”.
    Una motivazione del genere, che fa prevalere l’interesse economico all’interesse pubblico generale, è a mio giudizio molto grave e soprattutto pericolosa per uno Stato di diritto come il nostro, perché equivale ad ammettere ad esempio che non si possono più abbattere opere abusivamente realizzate per la semplice constatazione che sono state ormai completamente realizzate e sono addirittura abitate oppure, peggio ancora, che non merita più di punire un assassino considerato che la sentenza non può comunque riportare in vita la persona che ha ammazzato !
    Lo scorso lunedì 18 marzo si è riunito il comitato di cittadini del quartiere che ha ritenuto di aver perso per ora solo una battaglia e non ancora la guerra ed ha deciso di impugnare presso il Consiglio di Stato l’ordinanza del TAR del Lazio se non altro per una questione di principio, per cercare di affermare cioè i diritti inviolabili che spettano a tutti i cittadini del quartiere di “Colli d’Oro” e che non possono essere calpestati da interessi economici peraltro nemmeno totalmente pubblici, maturati per di più da un procedimento che ha portato ad abbattere una marea di alberi che la normativa vigente in materia obbligava invece a conservare.

  2. Il Movimento 5 Stelle di Roma XV Municipio (ex XX), che si presenterà alle prossime consultazioni amministrative, si batterà affinchè questo scempio venga bloccato e, comunque, qualora ciò non fosse realmente possibile, controllerà virgola per virgola tutti gli atti relativi a questa lunga faccenda, controllerà se i lavori in corso rispettano tutte le normative vigenti, se la razionalizzazione e la cantierizzazione delle opere venga eseguita realmente in due distinti lotti, come previsto dalla delibera 155/2010,
    se i finanziamenti finora erogati siano stati concessi nel rispetto dell’art. 8, comma 1,lettera p) del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, insomma, siamo convinti che la sorte del Parco Colli D’oro debba far scrivere ancora molte pagine su questo blog e su quelle dei giornali della capitale.

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