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Insugherata, Riserva di lacci e lacciuoli

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insugherata.JPGPuò accadere, a Roma, di acquistare una casa e, dopo qualche anno, non sapere più se si ha il diritto di accedervi. Può accadere, sempre a Roma, di essere proprietari di un terreno a rischio frana e non poter intervenire perché i lavori di manutenzione sono sanzionati in quanto considerati abusivi. Può accadere, come è effettivamente accaduto, che tutto ciò si svolga a Roma Nord, a ridosso del Parco dell’Insugherata.

La denuncia arriva dal Movimento 5 Stelle del XIX Municipio che sul suo sito racconta “la storia di una cittadina espropriata e abbandonata”.

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“Siamo ai confini della Riserva Naturale dell’Insugherata, in una zona dove gli stessi abitanti non sanno se sia stato dichiarato il regime di riserva integrale, ovvero terreno inaccessibile a chiunque. Una riserva naturale integrale è, infatti, un’area protetta nella quale non sono ammesse attività antropiche di nessun tipo, ad eccezione della ricerca scientifica, e non vi si eseguono interventi di alcun genere: ad esempio, se un albero cade viene lasciato dov’è: il cambiamento di destinazione dell’area, da terreno agricolo a riserva integrale, comporta quindi che chi abita su quel terreno, per entrare in casa debba infrangere la legge.”

Così si legge sul sito nel quale si spiega che “i proprietari dei terreni, che non hanno ricevuto nessuna comunicazione, hanno appreso la notizia solo in via informale: ‘sono andata all’ufficio tecnico, ho trovato una giovane ingegnere donna, e dico: guardi, vorrei sapere diritti, doveri, quello che devo fare, quello che non devo fare, e lei mi fa: mi dispiace signora ma la sua zona adesso è riserva integrale”.

“Per di più – sostengono gli attivisti M5S che hanno analizzato il caso – essendo il terreno a rischio frana e confinante con l’accesso pubblico al parco, nel caso di un cedimento la responsabilità penale è del proprietario del terreno”,

“In undici anni abbiamo avuto tre frane, se ci scappava il morto, poi, passavo i guai” dichiara la signora sul sito dove così si commenta la vicenda:”Poichè la legge impedisce qualsiasi tipo di intervento, per effettuare dei lavori di consolidamento bisogna richiedere il nulla osta e se, come accade, le Istituzioni non rispondono (“il destino di questa ultima raccomandata che ho inviato è che, come al solito, non mi hanno risposto”), ci si trova di fronte a un bivio: incorrere in una sanzione amministrativa certa oppure rischiarne una penale.”

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7 COMMENTI

  1. La vicenda narrata dal Movimento 5 Stelle del XIX Municiio presenta alcune “stranezze; il Piano di Assetto della Riserva è entrato in vigore nel 2006 e identifica le “aree a tutela integrale” in rilevanti aree di pregio naturalistico e ambientale identificandole poi con sistemi boschivi o aree archeologiche. Mi sembra strano che un’area urbanizzata sia stata inserita in un’area a tutela integrale (meno che mai a posteriori) . Se poi si tratta di un’area a “tutela generale” allora le opere di manutenzione sono consentite purchè si tratti di patrimonio edilizio leggittimamente esistente all’entrata in vigore del Piano.

  2. Il piano d’assetto stabilisce che deve essere redatto un “regolamento” della Riserva,per definire le aree, ma non risulta sia mai stato fatto.A meno che non l’abbiano fatto e se lo tengono nascosto.

  3. Sig. Guido mi spiace contraddirla ma le cose non stanno così: il “regolamento” della Riserva è proprio il Piano di Assetto che definisce in maniera molto dettagliata le varie aree in base alle loro caratteristiche e alla loro importanza naturalistica.
    Il Piano di Assetto lo trova sul sito di Roma Natura. Saluti.

  4. Ha ragione sulla definizione delle aree, ma la disciplina dell’esercizio delle attivita’ consentite e’ delegato come art.22 del piano stesso al Regolamento,che non esiste.
    saluti

  5. Sulle notizie peraltro vaghe che sono state fornite riguardo al caso che è stato fatto oggetto dell’articolo e sui commenti che ne sono scaturiti mi sento in obbligo di fare opera di corretta informazione con le seguenti precisazioni.
    Alla pagina web http://www.romanatura.roma.it/wp-content/uploads/piano-insugherata.pdf é pubblicato il Piano di Assetto della riserva naturale dell’Insugherata che è diventato immediatamente vincolante anche per i privati dal momento della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, avvenuta il 9.9.2006.
    Ne deriva che, dal momento che la legge non ammette ignoranza, non è comunque accettabile che a distanza ormai di 6 anni “gli stessi abitanti non sanno se sia stato dichiarato il regime di riserva integrale” né che ad una signora che all’Ente Parco Roma Natura chieda bene o male solo ora di sapere “diritti, doveri, quello che devo fare, quello che non devo fare”, si risponda genericamente che “la sua zona adesso è riserva integrale”, senza far sapere altro.
    Il 2° comma dell’art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione (in sigla N.T.A.) del Piano di Assetto precisa che le zone A di riserva integrale costituiscono “un sistema forestale rappresentato da porzioni di territorio che presentano una forte potenzialità a ricostituire una formazione boschiva integra”, costituita per lo più da boschi di cerro, con farnetto, farnia e sughera, di cui è vietata qualsiasi utilizzazione a scopo produttivo: va quindi precisato che non è esatto parlare di “cambiamento di destinazione dell’area, da terreno agricolo a riserva integrale”, anzitutto perché la destinazione agricola del P.R.G. di Roma del 1962 riguarda per il caso in questione un tratto di bosco che non è strettamente connesso alle classiche utilizzazioni agricole (dal momento che le attività di utilizzo dei boschi e delle foreste sono definite “silvo-pastorali”) ed in secondo luogo perché la destinazione a riserva integrale decisa dal Piano di Assetto non ha di fatto cambiato la destinazione agricola, ma ne ha caso mai limitato alcune attività peraltro nemmeno con il divieto totale di attività antropiche come invece in modo inesatto viene fatto sapere.
    Le zone A di riserva integrale sono infatti articolate nelle 2 distinte sottozone A1 di “riserva integrale controllata”, per le quali “è necessario un regime di conservazione assoluta finalizzata all’evoluzione naturale indisturbata” (comma 13.1 dell’art. 24 delle N.T.A.) ed A2 di “riserva integrale fruibile” dove “l’accesso è limitato a sentieri prestabiliti, anche attraverso un sistema di recinzioni delle aree più vulnerabili dal punto di vista naturalistico” e dove “è ammessa la ‘rinaturalizzazione’ di quelle parti di territorio manomesso e trasformato dall’attività umana o degradato anche per fattori naturali, consistenti in ricostituzione di boschi, attraverso la messa a dimora anche di specie autoctone .. e certificate” (comma 13.2 dell’art. 24 delle N.T.A.).
    Affermare che il cambio di destinazione “comporta quindi che chi abita su quel terreno, per entrare in casa debba infrangere la legge” non è esatto, per non dire corretto, perché all’interno di tutte le zone zona di riserva integrale non possono esserci case, proprio perché costituite da boschi e foreste: anche ammettendo che “per entrare in casa” si sia voluto dire per entrare nel terreno boscato di proprietà, non è corretto comunque arrivare alla conclusione paradossale che si “debba infrangere la legge”.
    Addirittura contraddittorio in termini è affermare che “essendo il terreno a rischio frana e confinante con l’accesso pubblico al parco, nel caso di un cedimento la responsabilità penale è del proprietario del terreno”, perché se nessuno ci può entrare – come precedentemente sostenuto – l’eventuale cedimento non può provocare danni quanto meno a persone e quindi innescare responsabilità penali sotto questo aspetto: non si può quindi dire che “in undici anni abbiamo avuto tre frane, se ci scappava il morto, poi, passavo i guai”, a maggior ragione perché in tal caso le responsabilità sarebbero anche e soprattutto dell’Ente di gestione che il comma 11 dell’art. 24 delle N.T.A. del Piano di Assetto obbliga ad attuare in entrambe le sottozone una serie di interventi fra cui sono ricompresi tanto quelli di “salvaguardia e tutela ambientale” quanto ancor più le “MISURE ATTE A GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ”.
    Ne deriva che per ignoranza o disinformazione (voglio escludere l’inerzia) non sono state prevenute le 3 frane avvenute in 11 anni.
    Non risponde quindi al vero che “la legge impedisce qualsiasi tipo di intervento” che in base al suddetto art. 11 dell’art. 24 delle N.T.A. dovrebbe essere la stessa Roma Natura a mettere in atto.
    Non è altrettanto rispondente al vero che per effettuare dei lavori di consolidamento bisogna “incorrere in una sanzione amministrativa certa oppure rischiarne una penale” se non venga dato seguito alla richiesta di nulla osta che venga presentato ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 29/1997 per “opere, impianti ed interventi”, se non altro perché ai sensi del 1° comma dell’art. 13 della legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394/1991 il nulla osta “è reso entro sessanta giorni dalla richiesta” con la precisazione che “decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato”.
    In caso di urgenza ed indifferibilità dell’intervento la normativa generale vigente in materia prevede la deroga a qualunque disposizione di tutela integrale anche assoluta.
    Per quanto riguarda infine il rimando al Regolamento fatto nei commenti dal sig. Guido, non è esatto dire che sia il Piano di Assetto a stabilire che sia redatto un “Regolamento” della riserva, dal momento che l’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che disciplina il Piano di Assetto non fa nessun riferimento al “Regolamento” che è invece distintamente disciplinato dal successivo art. 28 e che deve prevedere fra l’altro “lo svolgimento delle attività … agro-silvo-pastorali”.
    Ha però ragione il sig. Guido a citare l’art. 22 delle N.T.A. del Piano di Assetto, che è dedicato proprio al Regolamento a cui rimanda impropriamente, perché non sembra essere stato ancora nemmeno redatto contestualmente al Piano di Assetto.
    Il comma 6 dell’art. 27 della legge regionale n. 29/1997 dispone che “il regolamento dell’area naturale protetta è adottato dall’ente di gestione contestualmente all’adozione del piano di cui all’articolo 26, e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed è inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L’ente di gestione deve motivare l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al regolamento, alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni”.
    Il successivo comma 7 precisa che “per il regolamento valgono i poteri sostitutivi di cui all’articolo 26, comma 3” ai sensi del quale “la Giunta regionale si sostituisce all’ente di gestione per l’adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all’Agenzia regionale per i Parchi, che debbono provvedere nel termine di un anno”.
    Come si può ben vedere sia l’Ente Roma Natura che la Giunta Regionale del Lazio non hanno rispettato la normativa che la stessa Regione si è data: il vuoto normativo è comunque colmato dal 3° comma dell’art. 27 della l.r. 29/1997, integralmente recepito dall’art. 22 delle N.T.A. del Piano di Assetto, ai sensi del quale – pur in assenza di un Regolamento – “sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati” e valgono comunque le prescrizioni dettate dal Piano di Assetto.

  6. Ringrazio l’Arch. Bosi per il commento molto preciso che fa chiarezza sull’argomento; vorrei solo aggiungere che su 9 Riserve Naturali solo 3 hanno il Piano di Assetto approvato e pubblicato (Insugherata, Tenuta dei Massimi e Monte Mario) mentre per altre 6 (Decima Malafede, Laurentino Acquacetosa, Valle dei Casali, Tenuta di Acquafredda, Marcigliana, Valle dell’Aniene)
    “l’istruttoria regionale è in corso”, per alcuni dal 2002-2003!

  7. Mi sono riconosciuta in parte della testimonianza da me rilasciata ma che comunque non riporta il mio pensiero e la mia vicenda. Ho comprato un terreno agricolo, pertinenza di una piccola casa a via Domenico Berti, nel 2001. Si trattava di una delle case contadine costruite fuori dal Piano Regolatore a inizio secolo. Il terreno era in basso, coltivato a noccioli e ad alberi da frutta, abbandonato da venti anni e ridotto a periferia degradata e a discarica a cielo aperto. Nel 2002 vi è stato l’inizio dei crolli delle terrazze per ben cinque proprietà, denunciati ai Vigili del Fuoco, pertinenze delle abitazioni cittadine costruite sulla collina. Nel 2003, ho chiesto e ottenuto i permessi per ricostruire le terrazze del rudere di un piccolo fabbricato che aveva subito anche l’insulto di un incendio. Mi sono dissanguata economicamente per garantire il consolidamento della collina e per affrontare il dissesto idrogeologico attraverso micropali in profondità e muraglioni in cemento armato che hanno messo in sicurezza tutti i fabbricati soprastanti. Ho chiesto il Nulla Osta all’Ente Roma Natura e la D.I.A. al Comune che me lo hanno dato prontamente. Oltre alla pulizia del terreno, dopo qualche anno,nel 2005, ho ristrutturato il rudere, già condonato da quaranta anni, ormai su fondazioni sicure, di scarsi cinquanta metri quadri, dove ora abito. Sono stata accusata in modo assolutamente falso, per un verbale infedele di un vigile, di abusivismo edilizio in quanto la ricostruzione delle terrazze non era prevista dalle D.I.A. del risanamento conservativo del rudere che riguardavano D.I.A. di anni precedenti! La Magistratura mi ha assolta con formula piena perché il fatto non sussiste. A distanza di sette anni dall’assoluzione, il Consiglio di Stato mi ha, novembre 2017, intimato di demolire e, visto che non si può demolire, ritiene il fabbricato inserito nel patrimonio immobiliare del Comune. Inoltre mi viene comunicato casualmente da Roma Natura che il mio terreno e il rudere è stato inserito nell’area integrale della riserva e che quindi io non posso piantare i fiori e nemmeno farci giocare i miei nipotini. Sono sconvolta. Io ho comprato, curato, consolidato un terreno agricolo e mi ritrovo con un terreno non accessibile quando io devo entrarci per forza. Ho speso tutto il mio patrimonio senza alcun aiuto pubblico e avendo chiesto i permessi e mi ritrovo così. Per me è inaccettabile, al limite dell’istigazione al suicidio. Se qualcuno può rispondermi. Grazie. Maria Grazia Gemelli

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