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Via Volusia: per la seconda volta il TAR boccia il Comune di Roma

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Novità per i residenti di via Volusia. Venerdì 30 settembre 2011 il TAR ha annullato la determinazione dirigenziale del Comune di Roma con la quale era stato intimato ai proprietari delle abitazioni, danneggiate dai lavori di realizzazione della galleria Cassia sul GRA, di effettuare a proprie spese la messa in sicurezza degli alloggi (leggi qui). Una decisione contro la quale i cittadini si erano ribellati sostenendone l’assurdità: la spesa sarebbe stata enorme e un intervento privato sarebbe risultato insufficiente.

Così sulla vicenda dei residenti di via Volusia si apre un nuovo capitolo dopo che VignaClaraBlog.it era tornato ad occuparsi dell’intricato caso qualche tempo fa (leggi qui) e lo stesso aveva fatto Striscia la Notizia.

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Già lo scorso gennaio il TAR aveva accolto un ricorso di alcuni residenti (leggi qui) e condannato il Comune a pagare le spese processuali. Venerdì, un’altra piccola svolta.

La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha pronunciato la sua sentenza sul ricorso presentato dai residenti dei civici 77 e 87, ha annullato, previa sospensione dell’efficacia, la determinazione dirigenziale n. 784 del 3 agosto 2010 emessa dal Dipartimento IX-Politiche di attuazione degli strumenti urbanistici ed ha condannato Roma Capitale “a rifondere le spese di giudizio in favore dei ricorrenti”.

Nella sentenza si legge che i contenuti del provvedimento impugnato dai ricorrenti “si presentano caratterizzati da un elevato grado di non consequenzialità logico-giuridica, tanto da risultare contraddittori rispetto al quadro delle responsabilità cui ascrivere il sopravvenuto stato di inabitabilità degli immobili, tenuto conto della platea degli autori che hanno dato luogo al dissesto idrogeologico e statico della zona collinare ove si trova la Via Volusia”.

Nel dettaglio la sentenza evidenzia che, facendo riferimento ad alcuni passaggi contenuti nel decreto di sequestro preventivo del GIP presso il Tribunale penale di Roma del 15 giugno 2010 dei cantieri aperti per la realizzazione delle opere di allargamento della sede stradale del G.R.A., è possibile verificare che “indubbiamente si era avviato fin dall’epoca dei fatti qui in esame un processo di dissesto dell’area dove insistono le proprietà dei ricorrenti provocato da un intervento di ‘consistente asportazione di terreno e (…) connesso scalzamento di sostegno del pendio’ collinare della predetta area nonché per la ‘presenza di un gigantesco traliccio (alto circa 25 mt.) dove transita corrente elettrica ad altissima tensione, pari a 150.000 volts, posto in adiacenza alle abitazioni di via Volusia ed ubicato sul pendio immediatamente prospiciente al G.R.A.’; il dissesto dell’area fosse dovuto ai lavori in corso, circostanza indubitabile che discende dal fatto ‘che detto traliccio, a causa del processo franoso in atto per i lavori di scavo e di scalzamento del terreno su cui insiste, provoca un concreto pericolo di crollo degli edifici ivi ubicati a seguito di continui smottamenti di terreno, verso la sede stradale del G.R.A. e del sottostante cantiere Oberosler’; tali circostanze hanno determinato ‘un concreto pericolo che la protrazione dei lavori sul G.R.A. possa aggravare o protrarre i danni già provocati agli immobili’ nonché ‘il concreto pericolo che possa verificarsi un reato di disastro colposo ex art. 449 c.p. con pericolo per la pubblica incolumità’, tenuto conto che ‘gli interventi delle competenti autorità amministrative incaricate della verifica e controllo della sicurezza di tali lavori non appaiono essere stati sino ad oggi idonei a garantire la pubblica incolumità delle aree in oggetto’.

La sentenza quindi sottolinea che quanto sopra “costituisce prova della responsabilità per il dissesto geologico creato dai lavori di ampliamento della sede stradale del G.R.A. di Roma da parte di chi tali opere ha realizzato e, quindi, di chi le ha gestite e, prima ancora commissionate: di certo va esclusa ogni ragione di causa o concausa della inagibilità degli immobili di Via Volusia ascrivibile ai proprietari”.

E ancora: “…stride e collide decisamente la scelta operativa assunta dal Comune di Roma e tradotta nella determina dirigenziale qui oggetto di gravame”.

Con la sua sentenza il TAR ha poi affermato: “In definitiva il punto di cocente contraddizione che rende viziata la determina dirigenziale è costituito dalla circostanza che la situazione di pericolo non è stata provocata dai proprietari ma, per il tramite dei soggetti che hanno posto in essere e gestito i lavori in questione, dalla stessa autorità che ha disposto lo sgombero e che, con il provvedimento impugnato, pone in capo ai proprietari, i cui immobili sono stati gravemente danneggiati per effetto dei lavori di ampliamento della sede stradale del G.R.A. tanto da dover essere sgomberati, onerosi incombenti in sostituzione dell’Amministrazione stessa, che tale situazione di grave pericolo ha provocato”.

E poi ha tra l’altro sottolineato che “dalla documentazione prodotta in giudizio emerge la impossibilità tecnico-fattuale per i proprietari di dare corso agli interventi ordinati con la determina dirigenziale n. 779 del 3 agosto 2010, tenuto conto delle conclusioni rese dal tecnico incaricato nella sua relazione (cfr. pag. 3 dell’allegato C alla relazione tecnica prodotta in atti) che così si sviluppano: ‘dal momento che il dissesto degli edifici è solidalmente legato al dissesto del versante, i singoli proprietari degli edifici e dei giardini non possono mettere in atto alcun singolo efficace intervento di messa in sicurezza e nemmeno possono andare a porre in essere interventi di sostegno al piede del versante, su altre opere e terreno di proprietà dell’A.N.A.S. S.p.a.’.”.

Stefania Giudice

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1 commento

  1. articolo molto interessante e ben redatto che dimostra come la giustizia funzioni più correttamente delle pubbliche amministrazioni. Prendano nota Alemanno e Berlusconi

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