Home ATTUALITÀ Roma, movida: ecco l’ordinanza anti alcol valida dal 1 luglio

Roma, movida: ecco l’ordinanza anti alcol valida dal 1 luglio

Duca Gioielli

Divieto di vendita e somministrazione dalle 23 alle 6. Il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha firmato un’ordinanza valida dal 1° luglio al 30 settembre che pone limiti alla vendita e al consumo di bevande alcoliche nei luoghi della movida. Nello specifico, in precise strade e piazze dei Municipi I, III, VI, XI, XIII e XX  è previsto il divieto dalle 23.00 di somministrare o vendere bevande alcoliche per l’asporto o il consumo al di fuori del locale. Nelle stesse strade e piazze è altresì vietato, dalle 23 alle 6, il consumo di bevande alcoliche.

XX Municipio: Prima Porta e Ponte Milvio

Nel XX Municipio l’ordinanza si applica a Prima Porta in Piazza Saxa Rubra, in via della Stazione di Prima Porta, in Via della Villa di Livia, in Via della Giustiniana dal civico 1 al civico 16, ed in Vicolo di Prima Porta.

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Si applica altresì a Piazzale Ponte Milvio e zone limitrofe così individuate: Largo Maresciallo Diaz, Via della Farnesina da Piazzale Ponte Milvio all’incrocio con Via della Maratona, in Via Prati della Farnesina, in Via Orti della Farnesina, in Via Riano, in Viale Tor di Quinto da Piazzale Ponte Milvio a Via Civita Castellana, in Via Flaminia da Piazzale di Ponte Milvio a Corso di Francia, in Via Castelnuovo di Porto e sul Lungotevere Maresciallo Diaz da Piazzale Lauro De Bosis a Largo Maresciallo Diaz.

Municipi I, III, VI, XI, XIII

Il divieto opera in un lungo elenco di vie e piazze, tutte indicate in dettaglio nel testo dell’ordinanza. Per leggerla o scaricarla è sufficiente cliccare qui.

Le motivazioni

Il motivo dell’ordinanza è chiaramente scritto nel documento. “Al fine di garantire la sicurezza urbana della città e dei giovani si ritiene opportuno e necessario prevenire comportamenti ed episodi di degrado e violenza urbana, rendendosi ineludibile l’adozione di un provvedimento che, nel periodo di tempo compreso tra il 1° luglio 2011 ed il 30 settembre 2011 vieti la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali a ciò deputati”.

L’ordinanza è stata adottata anche tenendo conto che durante l’estate la maggiore partecipazione alla movida può assumere connotati di pericolosità per l’incolumità pubblica, come avvenuto nel Rione Monti dove per un gravissima aggressione un giovane è in fin di vita.

Le sanzioni: da 25 a 500 euro

Le violazioni all’ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 in quale prevede che “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.”

Immediatamente esecutivo

Il provvedimento è immediatamente esecutivo ed è stato già trasmesso alla Prefettura, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale ed al Corpo della Polizia Municipale nonché ai Municipi I, III, VI, XI, XIII e XX.

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6 COMMENTI

  1. non credo che cambi molto se bevono la birra o no. il problema è smetterla di tollerare in talune zone l’inciviltà di assembramenti insostenibili, la rumorosità e la sistematica violazione di ogni regola stradale.
    ovvero porre un limite alla concentrazione dei locali.
    altrimenti non ci stupiamo se poi qualche residente esasperato sbrocca, e neppure se qualche gruppetto di minorati mentali approfittando della confusione romanamente spacca teste col casco. a ponte milvio verrebbe da dire che è solo questione di tempo.

  2. Qualcuno sa dirmi come è regolamentato il consumo di alcool e l’orario dei locali nelle altre zone? E fino a che ora si può tenere musica alta e si può restare aperti?

    Grazie!

    Mario

  3. Signor Mario, tutte le licenze hanno come orario di chiusura le 2, a seguito della quale si può far richiesta di prolungamento…
    Per la musica alta, si deve ottenere un permesso d’impatto acustico.
    Cmq questo articolo è fuorviante, poichè l’ordinanza vieta la vendita d’asporto, quindi si può vendere alcool fino all’orario concesso nella propria autorizzazione, che non può superare le 3, visto l’articolo del codice della strada introdotto, tempo fa.
    Il problema cmq non sono le attività ricreative, ma i venditori ambulanti e i bar di 20metri quadri, che non fanno ricreatività, ma solo vendita di alcool e questo problema è un problema tuto italiano, ovviamente da Firenze in giù, ovvero dove per circa 5 mesi il tempo atmosferico consente di stare in strada a discapito dei residenti.
    Le soluzioni ci sarebbero, ma per ovvi motivi di casta, queste attività ambulanti, di cui il 90% riconducibili alla stessa proprietà, non verranno mai penalizzate, anzi, si colpisce chi ha un attività con la quale spesso si offre un servizio alla comunità, visto che per aprire si ha bisogno di parecchie autorizzazioni, l’esempio più semplice è l’utilizzo servizi igienici, cosa che gli ambulanti non offrono!!!

  4. Gentile Piovra, non capiamo dove e come questo articolo sia “fuorviante”.
    Abbiamo riportato esattamente le stesse parole della ordinanza dalla quale potrà verificare anche lei, se avrà la bontà di farlo (il link e’ nell’articolo) , che dalle 23 e’ vietata non solo la vendita da asporto ma anche quella da consumo sul posto, ovvero la somministrazione.
    Buona giornata
    La Redazione

  5. Cioè io dopo le 23 non potrei comprare alcolici???????????? ahahahahhahahaha….. ma dove viviamo a Guantanamo????? Infatti li vendono tutti, sopratutto nei Municipi indicati….

    Poi devo fare una domanda al sig. Piovra:

    Lei afferma che: ” tutte le licenze hanno come orario di chiusura le 2:00 am” e poi mi dice che:”quindi si può vendere alcool fino all’orario concesso nella propria autorizzazione, che non può superare le 3:00 am”…….?????????????. Mi sa che l’unico ad essere fuorviante è lei…….

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