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Multe pazze a Roma: atto quarto

Duca Gioielli

multa.jpgUno spiraglio di luce per il futuro.  In attesa che si concluda l’inchiesta della Guardia di Finanza sul caso delle “multe pazze”  risalenti anche a dieci anni fa, notificate dalla Gerit SpA negli ultimi mesi a migliaia di cittadini romani e della quale abbiamo parlato nel nostro articolo del 23 Novembre, qualcosa di positivo si comincia ad intravedere. E’ infatti di questi giorni la notizia che il Comune di Roma da Gennaio 2008 invierà ai cittadini che, hanno ricevuto una multa in scadenza, un avviso bonario di pagamento 90 giorni prima della scadenza del termine.

L’avviso conterrà gli estremi della multa e l’invito al pagamento della stessa entro il novantesimo giorno ricordando che se ciò non accade l’importo dovuto si raddoppierà. Questo avviso – così si è impegnato il Comune – sarà inviato ai cittadini prima che venga trasmessa la cartella esattoriale alla Gerit con la richiesta di provvedere alla riscossione coatta. A detta dell’assessore al Bilancio del Comune di Roma, l’amministrazione capitolina ritiene così di ” aver messo in atto in questi mesi tutte le misure per agevolare i cittadini che hanno ricevuto le cosiddette cartelle pazze”.

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Sarà, ma a noi questa iniziativa, pur apprezzandola, sembra ancora ben poca cosa ricordando il nostro servizio del 2 Novembre nel quale abbiamo descritto quanto chiesto dal Consiglio Comunale nella mozione votata il 30 Ottobre. In questo documento, approvato alla unanimità,  si invita infatti il Sindaco e gli assessorati competenti a fare in modo che la GERIT aumenti i propri uffici in proporzione di uno ogni municipio, che vengano stabiliti dei veri e propri livelli di servizio il cui risultato deve essere mensilmente verificato e dispone che il Comune di Roma realizzi al più presto un sistema integrato di dati che consenta il collegamento on-line tra gli archivi informatici dell’Ufficio del Giudice di Pace, della Prefettura e del Comune stesso con l’obiettivo di aver un visione completa, aggiornata ed univoca dell’iter amministrativo di una sanzione. Nell’insieme un pacchetto di iniziative intelligenti, costruttive e finalizzate ad affrontare il problema  alla radice rispetto alle quali l’istituzione dell’avviso bonario sembra più una panacea.

Nel frattempo qualcosa si muove anche a livello centrale. E’ stato infatti presentato un emendamento alla legge finanziaria che sarà discusso e votato fra oggi  domani in base al quale, a partire dal 1° gennaio 2008, le Società di riscossione, come la Gerit, in caso di multa non pagata e successivamente iscritta a ruolo con cartella esattoriale, non potranno procedere alla riscossione di quest’ultima nel caso in cui la stessa sia stata notificata dopo due anni. Finalmente un emendamento improntato al buon senso. 

Cliccando qui potrete leggere i nostri precedenti articoli sul caso delle multe pazze a Roma.

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8 COMMENTI

  1. Il nostro sistema giuridico ammette che gli atti amministrativi contengano errori, ma senza che l’ente amministratore abbia una “volontà” propriamente detta. Pertanto le azioni della GdF finiranno con ogni probabilità nel nulla.

    Inoltre, l’imposizione fiscale può essere giusta o ingiusta, ma sempre imposizione fiscale rimane. Un’imposta su un bene non posseduto, o relativa a un periodo prescritto etc. è certamente ingiusta e dà origine ad un atto impugnabile, ma sempre imposizione fiscale resta. Il cittadino deve opporre ricorso secondo le modalità di legge, altrimenti è costretto a pagare.

    Pertanto, o l’ente (il comune di Roma in questo caso) compie un atto unilaterale cambiando il percorso di questi atti (come sembra stia accadendo in questi giorni), oppure il danno per il cittadino (spese di giustizia, tempo etc. ) è certo e forse non rimborsabile (gli organi giurisdizionali tendono a compensare le spese).

    In ogni caso, se non si riesce a dimostrare il dolo di qualche amministratore (ne dubito) quanto sta accadendo si configura non come una truffa o un’estorsione, ma come un caso, particolarmente odioso e ingiusto, di imposizione fiscale.

  2. il 7 dicembre 2002, mi hanno contravvenzionato per attraversamento in ZTL alle
    ore 8,08 di sabato mentre andavo a lavoro, il 13 aprile 2003 mi notificano la
    multa, ho fatto ricorso e fino ad oggi non ho mai ricevuto nulla: Solo oggi a
    distanza di quasi cinque anni mi hanno inviato una cartella esattoriale con un
    cifra ci circa € 300,00 . Cosa posso fare????? grazie

  3. Caro Andrea
    ho girato la tua richiesta all’avvocato Roberto Colica, nostro assiduo lettore, che forse potra darti qualche consiglio.

  4. Andrea, senza nulla togliere al parere che darà l’avv.Colica, ti do il mio, ho un po’ di esperienza in merito. Le multe cadono in prescrizione se non notificate entro 150gg dall’avvenuta infrazione. Nel tuo caso la notifica è stata effettuata in tempo utile. Tu dici di aver fatto ricorso, ma a chi ed entro quanto ? se l’hai fatto al Prefetto di Roma andava fatto nei 60gg successivi alla notifica (pena il rigetto del ricorso) ed il prefetto ha 6 mesi di tempo per valutarlo con il principio del silenzio/assenso, cioè se entro 6 mesi non hai ricevuto dal prefetto il rigetto e l’ingiunzione al pagamento il ricorso è considerabile accolto.
    Se invece l’hai fatto al Giudice di Pace andava fatto nei 30gg successivi alla notifica ma se poi non ti presenti all’udienza il ricorso viene rigettato d’ufficio. Attenzione, di norma dovrebbe arrivarti a casa l’avvenuto deposito della sentenza ma spesso non accade, quindi è buona regola recarsi nell’ufficio del Giudice di Pace in via Teulada e chiederne copia. Insomma, sbrigati a ricostruire la tua storia con tutte le carte che riesci a trovare. Dopodichè potresti tentare di bloccare la cartella esattoriale o con un atto di autotutela o con un nuovo ricorso al Giudice di Pace….. ma qui mi fermo e lascio la parola all’avv.Colica.
    ciao.

  5. Andrea, Claudio Cafasso è stato, come al solito, molto preciso ed esauriente. Volendo riassumere, visto che non conosco con precisione il tuo caso, la situazione è la seguente:

    L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice, al prefetto (commissariato del governo) del luogo della commessa violazione, per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ( es. polizia stadale, vigili ecc. ecc.), a mezzo consegna diretta o con raccomandata a.r. Il ricorso può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
    L’ente accertatore, inoltre, deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria per confermare o respingere il ricorso. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio o comando accertatore nonchè il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell’articolo 203 del codice della strada, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell’articolo 195, comma 2. L’ingiunzione comprende anche le spese e la notifica data all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l’accertamento,il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, il quale ne da notizia ai ricorrenti.

    In alternativa al ricorso al prefetto l’automobilista può fare ricorso contro il verbale, sempre entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al giudice di pace del luogo della commessa violazione. Il ricorso può essere presentato personalmente o spedito a mezzo posta.

    Il ricorso va presentato personalmente oppure a mezzo del servizio postale.
    N.B.: All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente, pena il rigetto del ricorso.
    Forse, come congettura Claudio Cafsso, tu non sei comparso e per tale motivo il ricorso è stato rigettato.
    Fammi sapere qualcosa di piu’ preciso.
    Un saluto
    Roberto Colica

  6. Significa che se un mese fa ho ricevuto una notifica di pagamento da parte della Gerit posso far finta di nulla e aspettare la letterina del comune che mi ricorda di pagarla oppure devo rassegnarmi a pagare quella di molto maggiorata?
    Fatemi sapere
    Grazie
    Cristiano

  7. Cristiano, non siamo così esperti da poter offrire un servizio di consulenza ai nostri lettori, ma il tuo caso è così lineare che la risposta è certa ed immediata: La “letterina”, come la chiami tu, sarà inviata a valle della notifica della multa ma a monte dell’emisione della cartella esattoriale fermo restando che tale disposizione del Comune entrerà in vigore da Gennaio 2008 e non sarà retroattiva. Nel tuo caso non si applica primo perchè siamo nel 2007 secondo perchè hai già ricevuto una cartella esattoriale dalla Gerit. Ci spiace.

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